Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere, da parte del ricorrente, di allegare una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi a oggetto disposizioni urbanistiche della Regione Puglia impugnate aventi a oggetto le attribuzioni affidate all'Agenzia regionale per la salute e il sociale, AReSS). (Classif. 113003).
Nei giudizi in via principale il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46257; S. 155/2023 - mass.45751; S. 125/2023 - mass.45698; S. 80/2023 - mass. 45482; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «coordinamento della finanza pubblica», dell’art. 2, comma 1, lettere a e b, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui attribuiscono all’AreSS le procedure per il reclutamento e la gestione del personale del SSR, il rilascio e la revoca di pareri di compatibilità con il fabbisogno sanitario regionale e di autorizzazioni all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, compreso il mantenimento in caso di trasformazioni o trasferimenti di titolarità o di sede, nonché compiti di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità. Il ricorrente si limita ad affermare che l’attribuzione all’AReSS di nuove competenze potrebbe produrre un impatto sul bilancio regionale incompatibile con i vincoli posti alla Regione Puglia dal programma operativo di prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, senza offrire argomenti a sostegno di tale assunto, da cui si possa desumere che le disposizioni impugnate introducono prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste per il raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza, oppure che dall’applicazione delle medesime disposizioni, aventi carattere organizzativo, derivano spese ulteriori rispetto a quelle destinate all’adeguato finanziamento delle prestazioni sanitarie essenziali da parte della Regione).