Sentenza 93/1977 (ECLI:IT:COST:1977:93)
Massima numero 8861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8862
Titolo
SENT. 93/77 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' PERMANENTE - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 74, SECONDO COMMA - DIFFERENZIA, AI FINI DELLA RENDITA, LA CONDIZIONE DEI COLPITI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA QUELLA DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 93/77 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - INABILITA' PERMANENTE - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 74, SECONDO COMMA - DIFFERENZIA, AI FINI DELLA RENDITA, LA CONDIZIONE DEI COLPITI DA MALATTIA PROFESSIONALE DA QUELLA DEGLI INFORTUNATI SUL LAVORO - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Poiche' l'indebolimento permanente ovvero la perdita di un senso o di un organo subita dal lavoratore, che ne diminuiscono in parte, ma per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, possono essere conseguenza tanto dell'infortunio sul lavoro quanto della malattia professionale (per cui sotto il profilo medico-legale non esiste alcuna diversita' concettuale tra i due tipi di accadimenti); e dato che in entrambi i casi all'origine dell'evento dannoso e' l'attivita' lavorativa, svolta con lo specifico rischio che essa comporta, ne deriva che quando detto evento si e' verificato, producendo una invalidita' permanente, non e' consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, non essendo ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. Inoltre, ridurre l'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una distinzione delle cause di inabilita', significa introdurre una differenziazione ignorata dalle norme costituzionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi e' colpito da malattia professionale, nella stessa condizione di chi invece e' colpito da infortunio sul lavoro, prevedendo ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado minimo d'inabilita' permanente, a seconda che l'inabilita' sia conseguente ad infortunio (11%) ovvero a malattia professione (21%).
Poiche' l'indebolimento permanente ovvero la perdita di un senso o di un organo subita dal lavoratore, che ne diminuiscono in parte, ma per tutta la vita, l'attitudine al lavoro, possono essere conseguenza tanto dell'infortunio sul lavoro quanto della malattia professionale (per cui sotto il profilo medico-legale non esiste alcuna diversita' concettuale tra i due tipi di accadimenti); e dato che in entrambi i casi all'origine dell'evento dannoso e' l'attivita' lavorativa, svolta con lo specifico rischio che essa comporta, ne deriva che quando detto evento si e' verificato, producendo una invalidita' permanente, non e' consentito differenziarne la percentuale ai fini della corresponsione della rendita, non essendo ammissibile che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. Inoltre, ridurre l'obbligo dell'assistenza sociale ai cittadini inabili al lavoro, in ragione di una distinzione delle cause di inabilita', significa introdurre una differenziazione ignorata dalle norme costituzionali. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - l'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi e' colpito da malattia professionale, nella stessa condizione di chi invece e' colpito da infortunio sul lavoro, prevedendo ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado minimo d'inabilita' permanente, a seconda che l'inabilita' sia conseguente ad infortunio (11%) ovvero a malattia professione (21%).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte