Sentenza 94/1977 (ECLI:IT:COST:1977:94)
Massima numero 8864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROSSI  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 30/05/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8863  8865  8866


Titolo
SENT. 94/77 B. INFORMAZIONE - INTERESSE GENERALE TUTELATO DALL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - DIVERSIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'INTERESSE PUBBLICO ALL'INFORMAZIONE - ESCLUDE UN "PREVALENTE INTERESSE REGIONALE" CHE GIUSTIFICHI IN SICILIA (IN BASE ALL'ART. 17, LETT. I, STAT. SIC.) UN INTERVENTO LEGISLATIVO DELLA REGIONE - COMPETENZA DELLO STATO.

Testo
Non e' dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettivita' all'informazione (sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225 del 1974), di tal che i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella sua piu' lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse. Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, e' comunque da escludere in materia una prevalenza dell'interesse regionale che possa giustificare (nel caso, in base all'art. 17, lett. i, dello Statuto siciliano) interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale. Ne' quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" delle pubblicazioni cui la legge si riferisce. Va considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze diverse (che, al limite, potrebbero anche essere tra loro contrastanti) anch'esse da rapportarsi al fondamentale principio di liberta' di manifestazione del pensiero. Il quale (cfr. sentenza n. 105 del 1972) "implica pluralita' di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle idee"; ed implica altresi' esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri. Ed anche percio' la competenza relativa deve ritenersi riservata allo Stato. Ne' in contrario puo' valere il richiamo a disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni statuti di Regioni ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili interventi regionali nel settore dell'informazione, giacche', anche a prescindere dai dubbi che potrebbero sorgere quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, e' certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte