Sentenza 98/1977 (ECLI:IT:COST:1977:98)
Massima numero 8873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8874  8875  8876


Titolo
SENT. 98/77 A. PROCESSO PENALE - LATITANZA - ESTREMI - VOLONTARIETA' - ART. 268, COMMA PRIMO, COD. PROC. PEN. - NON STABILISCE PRESUNZIONI LEGALI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Riguardo alla latitanza, l'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. non stabilisce alcuna presunzione legale, ma con la formula "e' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione" demanda all'autorita' giudiziaria competente l'accertamento in concreto dei presupposti di fatto rilevanti (in questo senso e' anche la giurisprudenza), in applicazione del principio di diritto che dalla formula legislativa e' ricavabile nell'osservanza delle norme di ermeneutica. Ne' limiti all'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in quanto, ai sensi dell'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il giudice, prima di deliberare sull'incidente, puo' chiedere all'autorita' competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle disposizioni concernenti la istruzione formale. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte