Sentenza 98/1977 (ECLI:IT:COST:1977:98)
Massima numero 8875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 98/77 C. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO LATITANTE - FORMA ADOTTATA - FONDAMENTO - ARTT. 173 E 169, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 98/77 C. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO LATITANTE - FORMA ADOTTATA - FONDAMENTO - ARTT. 173 E 169, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e' l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sentenza n. 117 del 1970). Pertanto, le disposizioni degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., che tale forma prevedono, non violano l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e' l'unica forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sentenza n. 117 del 1970). Pertanto, le disposizioni degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., che tale forma prevedono, non violano l'art. 24, comma secondo, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte