Sentenza 98/1977 (ECLI:IT:COST:1977:98)
Massima numero 8876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8873  8874  8875


Titolo
SENT. 98/77 D. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI SIMILI - LIMITI IN CUI VA RICONOSCIUTA. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE ALL'IMPUTATO LATITANTE - ARTT. 173 E 169, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - MANCATA ESTENSIONE DI NORME PREVISTE PER GLI IRREPERIBILI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, non sussiste la violazione dell'art. 3, comma primo della Costituzione, quando la disparita' di trattamento obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento all'interpretazione di norme di legge astrattamente considerate. Diversa e', invece, la situazione del latitante da quella dell'irreperibile. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti degli artt. 173 e 169, comma secondo, cod. proc. pen., nelle parti in cui, escludendo, per l'imputato latitante, l'applicabilita' di norme previste per le notificazioni all'imputato irreperibile, impediscono che le notificazioni all'imputato latitante possano effettuarsi in forma diversa dal deposito nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte