Sentenza 99/1977 (ECLI:IT:COST:1977:99)
Massima numero 8877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/77. FAMIGLIA - TUTELA GIURIDICA E MORALE DEI FIGLI NATURALI EX ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - RIGUARDA SOLO I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - DIVERSITA' DI SITUAZIONE TRA FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIUTO O NON RICONOSCIBILE E FIGLIO LEGITTIMO - GIUSTIFICA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - LEGGE 12 MAGGIO 1949, N. 206, ART. 1, E LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 23, ART. 2 - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI O NON RICONOSCIBILI AI PARENTI COLLATERALI DEI GENITORI - DIVERSITA' DA QUELLO DEI FIGLI LEGITTIMI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE CHE SI RIFERISCE SOLO AI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 99/77. FAMIGLIA - TUTELA GIURIDICA E MORALE DEI FIGLI NATURALI EX ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - RIGUARDA SOLO I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - DIVERSITA' DI SITUAZIONE TRA FIGLIO NATURALE NON RICONOSCIUTO O NON RICONOSCIBILE E FIGLIO LEGITTIMO - GIUSTIFICA DISPARITA' DI TRATTAMENTO. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - LEGGE 12 MAGGIO 1949, N. 206, ART. 1, E LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 23, ART. 2 - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLA SUCCESSIONE DEI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI O NON RICONOSCIBILI AI PARENTI COLLATERALI DEI GENITORI - DIVERSITA' DA QUELLO DEI FIGLI LEGITTIMI - GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE CHE SI RIFERISCE SOLO AI FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La Corte costituzionale ha piu' volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenze n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). Gli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione. Ne' puo' considerarsi violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) data la obiettiva diversita' di situazioni, che fa ritenere non arbitraria ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori, la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi. Sono percio' infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in proposito.
La Corte costituzionale ha piu' volte precisato la portata dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione mortis causa dei figli nati fuori del matrimonio, che la tutela giuridica e sociale assicurata dal precetto costituzionale riguarda solo i figli naturali riconosciuti o dichiarati (sentenze n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 del 1973). Gli artt. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 e 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione. Ne' puo' considerarsi violato il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) data la obiettiva diversita' di situazioni, che fa ritenere non arbitraria ai fini del trattamento tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori, la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi. Sono percio' infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate in proposito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte