Sentenza 100/1977 (ECLI:IT:COST:1977:100)
Massima numero 8878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/77 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., 341, ULTIMO COMMA - OLTRAGGIO AGGRAVATO A PUBBLICO UFFICIALE - IDENTITA' DI PENA PER IPOTESI DIVERSE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 100/77 A. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., 341, ULTIMO COMMA - OLTRAGGIO AGGRAVATO A PUBBLICO UFFICIALE - IDENTITA' DI PENA PER IPOTESI DIVERSE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'avere equiparato, quoad poenam, in materia di oltraggio aggravato ex art. 341, u.c., cod. pen., l'ipotesi in cui la violenza e la minaccia si aggiungano all'oltraggio semplice e l'ipotesi in cui l'oltraggio sia commesso mediante violenza e minaccia, non appare irragionevole in quanto non fa differenza, sia sotto l'aspetto della gravita' dell'azione che sotto quello del grado di pericolosita' dell'agente, che ad espressioni ingiuriose si accompagnano atti violenti ovvero che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o minaccia. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, u.c., cod. pen., sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'avere equiparato, quoad poenam, in materia di oltraggio aggravato ex art. 341, u.c., cod. pen., l'ipotesi in cui la violenza e la minaccia si aggiungano all'oltraggio semplice e l'ipotesi in cui l'oltraggio sia commesso mediante violenza e minaccia, non appare irragionevole in quanto non fa differenza, sia sotto l'aspetto della gravita' dell'azione che sotto quello del grado di pericolosita' dell'agente, che ad espressioni ingiuriose si accompagnano atti violenti ovvero che il comportamento ingiurioso si risolva nella violenza o minaccia. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, u.c., cod. pen., sollevata in proposito, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte