Sentenza 100/1977 (ECLI:IT:COST:1977:100)
Massima numero 8880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 100/77 C. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 341, PRIMO COMMA - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - MANCATA DISTINZIONE DI IPOTESI SULLA BASE DEL DIVERSO INTENTO DEL SOGGETTO - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - RAGIONEVOLEZZA NELLA SPECIE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 100/77 C. REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - COD. PEN., ART. 341, PRIMO COMMA - OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE - MANCATA DISTINZIONE DI IPOTESI SULLA BASE DEL DIVERSO INTENTO DEL SOGGETTO - QUESTIONE DI POLITICA LEGISLATIVA - RAGIONEVOLEZZA NELLA SPECIE - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La mancata distinzione fra l'oltraggio posto in essere con l'esclusivo intento di offendere la pubblica autorita' e quello commesso, invece, "quale sostanziale esercizio delle proprie ragioni", per reagire al fatto meramente "ingiusto" del pubblico ufficiale, e' censura che si risolve in una critica di politica legislativa che non puo' avere ingresso in questa sede. Rientra, infatti, nella discrezionale valutazione del legislatore l'assumere a causa di non punibilita' solo l'esorbitanza del pubblico ufficiale dalle proprie funzioni e non anche la diversa ipotesi della pura e semplice illegittimita' degli atti da esso posti in essere, ne' siffatta valutazione eccede, comunque, dai limiti della ragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., in relazione implicita all'art. 4 d. lg. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (prevedente l'esimente del comportamento del pubblico ufficiale) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..
La mancata distinzione fra l'oltraggio posto in essere con l'esclusivo intento di offendere la pubblica autorita' e quello commesso, invece, "quale sostanziale esercizio delle proprie ragioni", per reagire al fatto meramente "ingiusto" del pubblico ufficiale, e' censura che si risolve in una critica di politica legislativa che non puo' avere ingresso in questa sede. Rientra, infatti, nella discrezionale valutazione del legislatore l'assumere a causa di non punibilita' solo l'esorbitanza del pubblico ufficiale dalle proprie funzioni e non anche la diversa ipotesi della pura e semplice illegittimita' degli atti da esso posti in essere, ne' siffatta valutazione eccede, comunque, dai limiti della ragionevolezza. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 341, primo comma, cod. pen., in relazione implicita all'art. 4 d. lg. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (prevedente l'esimente del comportamento del pubblico ufficiale) sollevata in riferimento all'art. 3 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte