Sentenza 200/2020 (ECLI:IT:COST:2020:200)
Massima numero 42785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  22/07/2020;  Decisione del  22/07/2020
Deposito del 10/09/2020; Pubblicazione in G. U. 16/09/2020
Massime associate alla pronuncia:  42777  42778  42779  42780  42781  42782  42783  42784  42786


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Personale dell'Ufficio stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale assunto anteriormente al 21 maggio 2018 - Disciplina, con norma di interpretazione autentica successivamente sostituita, del trattamento economico e giuridico - Rinvio alla contrattazione collettiva - Omessa previsione - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell'intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019 - che, abrogando l'intero comma 1 dell'art. 30 citato, ne ha riproposto in modo identico la prima parte - i quali, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lett. d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006, intervengono sul profilo professionale (e sul connesso equivalente economico) attribuibile al personale dell'Ufficio stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, con l'effetto di confermare l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ma pur sempre fino all'entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo menzionata dalla dichiarazione congiunta n. 8. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, nello stabilire le condizioni di perdurante applicabilità della contrattazione collettiva dei giornalisti, in luogo di quella del comparto Funzioni locali, determinano l'effetto di rendere applicabile un contratto collettivo che non coincide con quello indicato dalla fonte a ciò deputata, con conseguente violazione delle prerogative statali in materia; né a considerazioni diverse può condurre la natura solo transitoria delle norme impugnate, poiché la contrattazione collettiva cui rinvia la legislazione statale non è derogabile neanche in via provvisoria. (Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020 e n. 10 del 2019).

La contrattazione collettiva di settore è la sede in cui si adottano le soluzioni più consone per regolamentare l'attività dei giornalisti alle dipendenze della pubblica amministrazione. (Precedente citato: sentenza n. 112 del 2020).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  27/12/2018  n. 29  art. 30  co. 1

legge della Regione Liguria  19/04/2019  n. 5  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte