Sentenza 101/1977 (ECLI:IT:COST:1977:101)
Massima numero 8881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 101/77. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE ESERCENTI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEL TRAFFICO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 1 - ESTRANEITA' ALLA MATERIA - D.P.R. 16 APRILE 1964, N. 480 (EMANATO IN BASE AL R.D.L. 4 OTTOBRE 1935, N. 1827) - NON HA FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 (Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi) dell'articolo unico d.P.R. 16 aprile 1964, n. 480 (Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di cooperative esercenti attivita' complementari del traffico) e dell'art. 41 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), proposta dal pretore di Caltanissetta, con ordinanza 16 ottobre 1975, in riferimento agli artt. 3, 45, 38, comma secondo, della Costituzione. L'unica norma che prescrive l'esonero dei lavoratori, soci di cooperative esercenti attivita' complementari del traffico, dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, e' l'articolo unico del D.P.R. 16 aprile 1964, n. 480.E il decreto n. 480 del 1964, in quanto atto amministrativo, come tale privo di forza di legge, non e' sottoposto al controllo di legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 45

Altri parametri e norme interposte