Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/77 A. ASSISTENZA OSPEDALIERA - LEGGE DI RIFORMA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - ATTUAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - PORTATA INNOVATIVA - DIRITTI DELL'INFERMO RICONOSCIMENTO E GARANZIA DI ESSI COME PRINCIPIO FONDAMENTALE.
SENT. 103/77 A. ASSISTENZA OSPEDALIERA - LEGGE DI RIFORMA 12 FEBBRAIO 1968, N. 132 - ATTUAZIONE DELL'ART. 32 DELLA COSTITUZIONE - PORTATA INNOVATIVA - DIRITTI DELL'INFERMO RICONOSCIMENTO E GARANZIA DI ESSI COME PRINCIPIO FONDAMENTALE.
Testo
Cardine della riforma che si e' inteso attuare con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e i decreti delegati emanati in base ad essa, e' la posizione profondamente diversa dal passato riconosciuta all'infermo, cittadino o straniero, che abbisogni di ricovero e cure. In attuazione del principio del supremo interesse della collettivita' alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione, l'infermo assurge, nella novella concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignita' di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarieta' umana e sociale, da apparati di personali e di attrezzature a cio' strumentalmente preordinati, e che in cio' trovano la loro stessa ragion d'essere. Cfr.: sent. n. 21 del 1964 e 149 del 1969.
Cardine della riforma che si e' inteso attuare con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) e i decreti delegati emanati in base ad essa, e' la posizione profondamente diversa dal passato riconosciuta all'infermo, cittadino o straniero, che abbisogni di ricovero e cure. In attuazione del principio del supremo interesse della collettivita' alla tutela della salute, consacrata come fondamentale diritto dell'individuo dall'art. 32 della Costituzione, l'infermo assurge, nella novella concezione dell'assistenza ospedaliera, alla dignita' di legittimo utente di un pubblico servizio, cui ha pieno e incondizionato diritto, e che gli vien reso, in adempimento di un inderogabile dovere di solidarieta' umana e sociale, da apparati di personali e di attrezzature a cio' strumentalmente preordinati, e che in cio' trovano la loro stessa ragion d'essere. Cfr.: sent. n. 21 del 1964 e 149 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte