Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8883  8885  8886  8887  8888  8889  8890  8891


Titolo
SENT. 103/77 B. ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, IN PARTICOLARE ARTT. 1 E 40 - RUOLO E COMPITI DELL'UNIVERSITA' - RILIEVO (ANCHE A QUESTO RIGUARDO) DELL'ART. 32 COST. (NON INFERIORE A QUELLO DELL'ART. 33 COST.).

Testo
All'assolvimento del servizio, in cui si concreta l'assistenza ospedaliera, l'universita' e' stata chiamata ad assicurare, nell'ambito della riforma (ved. in particolare, gli artt. 1, commi secondo e terzo, e 40, n. 2, legge n. 132 del 1968), in ragione dell'alto livello di preparazione dei docenti, con le sue cliniche, i suoi istituti, il suo personale sanitario addetto agli ospedali totalmente o parzialmente clinicizzati, un prezioso apporto al piu' efficace perseguimento di quella finalita' assistenziale-curativa, additata dall'art. 32 della Costituzione, ed alla quale va riconosciuto rilievo non inferiore a quello emergente dall'art. 33 della stessa Carta costituzionale per la finalita' didattico-scientifica, che l'universita' e' istituzionalmente tenuta a perseguire.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte