Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/77 C. ENTI OSPEDALIERI - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 129, ART. 3 - STATO GIURIDICO DEI SANITARI OSPEDALIERI CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E CURA - NORME CONCERNENTI I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO ED A TEMPO DEFINITO - ESTENSIONE ANCHE AL PERSONALE SANITARIO UNIVERSITARIO DEGLI OSPEDALI CLINICIZZATI O CONVENZIONATI - RAZIONALITA' - FINALITA' DELLA RIFORMA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. ENTI OSPEDALIERI - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 129, ART. 3, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - ARTT. 24 E 133 - STATO GIURIDICO DEI SANITARI OSPEDALIERI CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E CURA - INCOMPATIBILITA' DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN CASE DI CURA PRIVATE - ESTENSIONE AL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI CLINICIZZATI O CONVENZIONATI (CHE PRESTINO SERVIZIO "A TEMPO DEFINITO") - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO NON IRRAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/77 C. ENTI OSPEDALIERI - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 129, ART. 3 - STATO GIURIDICO DEI SANITARI OSPEDALIERI CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E CURA - NORME CONCERNENTI I RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PIENO ED A TEMPO DEFINITO - ESTENSIONE ANCHE AL PERSONALE SANITARIO UNIVERSITARIO DEGLI OSPEDALI CLINICIZZATI O CONVENZIONATI - RAZIONALITA' - FINALITA' DELLA RIFORMA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. ENTI OSPEDALIERI - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 129, ART. 3, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130 - ARTT. 24 E 133 - STATO GIURIDICO DEI SANITARI OSPEDALIERI CON FUNZIONI DI DIAGNOSI E CURA - INCOMPATIBILITA' DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN CASE DI CURA PRIVATE - ESTENSIONE AL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI CLINICIZZATI O CONVENZIONATI (CHE PRESTINO SERVIZIO "A TEMPO DEFINITO") - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - ESERCIZIO NON IRRAZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Nel contesto della riforma ospedaliera, a cui si e' inteso dare avvio con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nella quale la integrazione e la collaborazione dell'ospedale con l'universita' - in positiva evoluzione e intensificazione della pregressa cooperazione, secondo una scelta politica volta ad adeguarsi al precetto dell'art. 32 della Costituzione - si colloca fra gli obiettivi essenziali, non appare certo irrazionale che al personale sanitario universitario (docenti, aiuti ed assistenti), chiamato a compiti di assistenza ospedaliera e, a tali effetti, assimilato nelle qualifiche al personale sanitario degli enti ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura (primari, aiuti, assistenti), siano state estese le modalita' di prestazione del servizio dettate per questi ultimi, offrendo anche ai primi la opzione tra il servizio "a tempo pieno" e quello "a tempo definito". E' percio' da escludersi che gli artt. 43, lett. d), della legge suddetta e l'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, nelle parti in cui dispongono in tal senso, abbiano sottoposto ad un identico trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, situazioni inconciliabilmente diverse. Tanto piu', poi, se si considera: a) che ai sensi dello stesso indicato art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969, l'osservanza dei doveri, dettati per i sanitari ospedalieri, da parte dei corrispondenti sanitari universitari, non e' sancita per questi ultimi in forma assoluta, ma e' subordinata alla loro "applicabilita'"; b) che a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 130 del 1969, la prestazione del servizio "a tempo pieno" da parte del personale sanitario universitario ha carattere volontario, presupponendo una esplicita richiesta, dalla quale l'interessato ha facolta' di recedere. Nello stesso contesto e' altresi' da escludere che gli stessi indicati artt. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968 e 3 d.P.R. n. 129 del 1969, e gli artt. 24 e 133 d.P.R. n. 130 del 1969, vengano in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui affermano che la norma relativa all'incompatibilita' dell'attivita' libero-professionale in case di cura private, propria dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, vale anche per il personale sanitario degli ospedali clinicizzati. Dacche' anche nella estensione di tale divieto non si ravvisano segni di irrazionalita', trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore.
Nel contesto della riforma ospedaliera, a cui si e' inteso dare avvio con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nella quale la integrazione e la collaborazione dell'ospedale con l'universita' - in positiva evoluzione e intensificazione della pregressa cooperazione, secondo una scelta politica volta ad adeguarsi al precetto dell'art. 32 della Costituzione - si colloca fra gli obiettivi essenziali, non appare certo irrazionale che al personale sanitario universitario (docenti, aiuti ed assistenti), chiamato a compiti di assistenza ospedaliera e, a tali effetti, assimilato nelle qualifiche al personale sanitario degli enti ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura (primari, aiuti, assistenti), siano state estese le modalita' di prestazione del servizio dettate per questi ultimi, offrendo anche ai primi la opzione tra il servizio "a tempo pieno" e quello "a tempo definito". E' percio' da escludersi che gli artt. 43, lett. d), della legge suddetta e l'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, nelle parti in cui dispongono in tal senso, abbiano sottoposto ad un identico trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, situazioni inconciliabilmente diverse. Tanto piu', poi, se si considera: a) che ai sensi dello stesso indicato art. 3 del d.P.R. n. 129 del 1969, l'osservanza dei doveri, dettati per i sanitari ospedalieri, da parte dei corrispondenti sanitari universitari, non e' sancita per questi ultimi in forma assoluta, ma e' subordinata alla loro "applicabilita'"; b) che a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 130 del 1969, la prestazione del servizio "a tempo pieno" da parte del personale sanitario universitario ha carattere volontario, presupponendo una esplicita richiesta, dalla quale l'interessato ha facolta' di recedere. Nello stesso contesto e' altresi' da escludere che gli stessi indicati artt. 43, lett. d), della legge n. 132 del 1968 e 3 d.P.R. n. 129 del 1969, e gli artt. 24 e 133 d.P.R. n. 130 del 1969, vengano in contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui affermano che la norma relativa all'incompatibilita' dell'attivita' libero-professionale in case di cura private, propria dello stato giuridico dei sanitari ospedalieri con funzioni di diagnosi e cura, vale anche per il personale sanitario degli ospedali clinicizzati. Dacche' anche nella estensione di tale divieto non si ravvisano segni di irrazionalita', trattandosi di scelte discrezionali riservate al legislatore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte