Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8883  8884  8885  8887  8888  8889  8890  8891


Titolo
SENT. 103/77 D. ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - SANITARI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCIZIO LIBERO-PROFESSIONALE IN CASE DI CURA PRIVATE - DECORRENZA - FISSAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 43, LETT. D, DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE N. 132 DEL 1968 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In base al chiaro intento del legislatore delegante - nel sancire, all'art. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, la incompatibilita' tra il rapporto di servizio "a tempo definito" del medico ospedaliero e l'esercizio professionale in case di cura private - di trasformare un divieto generico - qual'era nella preesistente normativa - in un divieto puntuale e predeterminato, alla ratio - insita negli stessi principi della riforma ospedaliera - della riaffermata incompatibilita', e all'ampio intervallo temporale (oltre sette anni) predisposto per l'attuazione della norma, va affermato che il termine del 31 dicembre 1975, decorso il quale il divieto sarebbe divenuto generalmente operativo, e' perentorio nella legge di delega cosi' come lo e' nell'art. 133 del decreto delegato 27 marzo 1969, n. 130. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, per preteso eccesso di delega, nei confronti dello stesso art. 133 d.P.R. n. 130 del 1969, dovendosi senz'altro respingere l'interpretazione dell'indicato art. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo la quale esso avrebbe subordinato l'operativita' del divieto in questione, all'effettivo apprestamento, da parte dell'amministrazione ospedaliera, dei previsti appositi idonei ambienti per il libero esercizio dell'attivita' professionale, da parte dei sanitari suddetti, all'interno dell'ospedale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte