Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8883  8884  8885  8886  8888  8889  8890  8891


Titolo
SENT. 103/77 E. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INAPPLICABILITA' IN ESSO, DELLA NORMA IMPUGNATA, MA SOLO PER ALCUNI DEI CONCORRENTI - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Allorche' il giudice remittente, ai fini della risoluzione unitaria delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale, abbia disposto, con provvedimento non sindacabile dalla Corte, la riunione di vari ricorsi, e la norma impugnata, inapplicabile nei confronti di alcuni dei ricorrenti, sia pur sempre applicabile riguardo agli altri, la "necessaria rilevanza" richiesta dall'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendo il giudizio a quo essere considerato unitariamente, deve ritenersi sussistente. (Principio affermato riguardo alla questione, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., concernente la operativita' del divieto, di cui agli artt. 43, lett. d), legge n. 132 del 1968, e 133 d.P.R. n. 130 del 1969, per i sanitari ospedalieri a tempo definito, di esercitare dopo il 31 dicembre 1975 attivita' libero-professionale presso case di cura private, a prescindere dalla concreta disponibilita' dei previsti appositi e idonei ambienti per l'esercizio professionale nell'interno dell'ospedale: questione sollevata in un giudizio nel quale erano stati riuniti diversi ricorsi, ed in cui la norma censurata, per alcuni dei ricorrenti non trovava applicazione, avendo gli Istituti interessati apprestato da tempo i suddetti "appositi ambienti").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23