Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/77 F. ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - SANITARI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCIZIO LIBERO-PROFESSIONALE IN CASE DI CURA PRIVATE - NON E' PREVISTA L'ESCLUSIONE DAL DIVIETO DEI SANITARI OSPEDALIERI GIA' IN SERVIZIO - NON E' VIOLATO L'ART. 42 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE N. 132 DEL 1968 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/77 F. ENTI OSPEDALIERI - D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - SANITARI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCIZIO LIBERO-PROFESSIONALE IN CASE DI CURA PRIVATE - NON E' PREVISTA L'ESCLUSIONE DAL DIVIETO DEI SANITARI OSPEDALIERI GIA' IN SERVIZIO - NON E' VIOLATO L'ART. 42 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE N. 132 DEL 1968 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La formula usata dall'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) nel prescrivere, in relazione alla delega legislativa conferita con l'art. 43 stessa legge, che in ogni caso fossero riconosciute "le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio", e' volta, nel suo proprio e circoscritto significato tecnico, esclusivamente alla salvaguardia di posizioni, a contenuto patrimoniale o di carriera, acquisite dai singoli dipendenti in relazione al loro rapporto d'impiego, e non puo' essere dilatata sino a precludere la introduzione di nuove (o parzialmente nuove) figure d'incompatibilita'. Va percio' disattesa, per la errata interpretazione della norma delegante, su cui si basa, la questione sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui non prevede che la incompatibilita' con l'esercizio professionale in case di cura private, non possa operare per i sanitari ospedalieri gia' in servizio all'atto della sua emanazione. Cfr.: sent. n. 131 del 1974.
La formula usata dall'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) nel prescrivere, in relazione alla delega legislativa conferita con l'art. 43 stessa legge, che in ogni caso fossero riconosciute "le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale gia' in servizio", e' volta, nel suo proprio e circoscritto significato tecnico, esclusivamente alla salvaguardia di posizioni, a contenuto patrimoniale o di carriera, acquisite dai singoli dipendenti in relazione al loro rapporto d'impiego, e non puo' essere dilatata sino a precludere la introduzione di nuove (o parzialmente nuove) figure d'incompatibilita'. Va percio' disattesa, per la errata interpretazione della norma delegante, su cui si basa, la questione sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., nei confronti dell'art. 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, nella parte in cui non prevede che la incompatibilita' con l'esercizio professionale in case di cura private, non possa operare per i sanitari ospedalieri gia' in servizio all'atto della sua emanazione. Cfr.: sent. n. 131 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte