Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8883  8884  8885  8886  8887  8888  8890  8891


Titolo
SENT. 103/77 G. ENTI OSPEDALIERI - SANITARI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I MEDICI OSPEDALIERI NON POSTI IN GRADO DI SVOLGERE TALE ATTIVITA' PRESSO GLI STESSI OSPEDALI - NON ASSURGE A VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
In virtu' degli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 47 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, al diritto dei sanitari ospedalieri a tempo definito, all'esercizio professionale nell'ambito dell'ospedale - correlativo al divieto dello stesso esercizio, a partire dal 31 dicembre 1975 presso case di cura private - corrisponde l'obbligo (esplicito e tassativo, e dal legislatore ritenuto implicitamente realizzabile) per tutti gli enti ospedalieri, di predisporre, entro lo stesso termine, appositi e idonei ambienti ed attrezzature. Ne consegue che nella previsione normativa, tutti i medici ospedalieri, dall' 1 gennaio 1976, dovevano essere messi in grado di esercitare, volendo, la professione all'interno dell'ospedale, e se non in tutti gli ospedali cio' e' stato reso possibile, si tratta di fatti accidentali, inerenti all'attuazione della legge. Pertanto la lamentata disparita', fra i medici ospedalieri, a scapito di coloro ai quali, anche a seconda della loro specializzazione, la persistente mancanza delle suddette attrezzature presso l'ospedale, impedisce l'esercizio libero-professionale "intramurale", e' una disparita' di fatto, che non assurge a violazione del principio di eguaglianza. Vanno quindi dichiarate non fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate sotto questo profilo, riguardo al divieto - sancito dagli artt. 43, lett. d, legge n. 132 del 1968, e 133 d.P.R. n. 130 del 1969 - per i sanitari ospedalieri a tempo definito, di esercizio libero-professionale in case di cura private, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte