Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/77 H. DIRITTO AL LAVORO - COSTITUZIONE. ART. 4 - INTERPRETAZIONE - LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO A TUTELA DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - LEGITTIMITA'. ENTI OSPEDALIERI - SANITARI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - NON E' VIOLATO L'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 103/77 H. DIRITTO AL LAVORO - COSTITUZIONE. ART. 4 - INTERPRETAZIONE - LIMITI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO A TUTELA DI ALTRI INTERESSI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI - LEGITTIMITA'. ENTI OSPEDALIERI - SANITARI OSPEDALIERI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DEFINITO - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - NON E' VIOLATO L'ART. 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, dal riconoscimento, sul piano costituzionale, dell'importanza sociale del lavoro, non consegue l'impossibilita', per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti o condizioni inerenti all'esercizio del diritto, a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 4 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del divieto, sancito dagli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, per i medici ospedalieri "a tempo definito", dell'esercizio professionale in case di cura private. La norma costituzionale non puo' infatti ritenersi violata per avere il legislatore stabilito, nei confronti di soggetti cui il lavoro e' gia' assicurato in quanto fruenti di un rapporto di pubblico impiego, una incompatibilita' volta ad assicurare la maggiore possibile efficienza all'assistenza pubblica ospedaliera, in attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 102 del 1968.
Come la Corte ha gia' affermato, dal riconoscimento, sul piano costituzionale, dell'importanza sociale del lavoro, non consegue l'impossibilita', per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti o condizioni inerenti all'esercizio del diritto, a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 4 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale del divieto, sancito dagli artt. 43, lett. d, legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, per i medici ospedalieri "a tempo definito", dell'esercizio professionale in case di cura private. La norma costituzionale non puo' infatti ritenersi violata per avere il legislatore stabilito, nei confronti di soggetti cui il lavoro e' gia' assicurato in quanto fruenti di un rapporto di pubblico impiego, una incompatibilita' volta ad assicurare la maggiore possibile efficienza all'assistenza pubblica ospedaliera, in attuazione del principio sancito dall'art. 32 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 102 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte