Sentenza 103/1977 (ECLI:IT:COST:1977:103)
Massima numero 8891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8883  8884  8885  8886  8887  8888  8889  8890


Titolo
SENT. 103/77 I. ENTI OSPEDALIERI - SANITARI OSPEDALIERI A TEMPO DEFINITO - DIVIETO DI ESERCITARE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE PRESSO CASE DI CURA PRIVATE - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. D, E D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ART. 133 - POSSIBILITA' DI ESERCIZIO PROFESSIONALE "INTRAMURALE" - LIMITI - RAZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il divieto, ai sanitari ospedalieri a tempo definito, dell'esercizio libero-professionale in case di cura private, - sancito dagli artt. 43, lett. d), legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 non puo dirsi ingiustificato - quando essi operino in ospedali attrezzati per l'esercizio "intramurale" della professione - perche' a questo fine, in seno a tali ospedali, rispetto ad essi, e' riconosciuta, ai sanitari a tempo pieno, una priorita' (art. 47 d.P.R. n. 130 del 1969 citato). L'appartenenza all'una o all'altra delle due categorie e' infatti normalmente frutto di una libera scelta dell'interessato; inoltre, mentre il sanitario a tempo definito puo' esercitare anche fuori dell'ospedale (anche se non in case di cura private), cio' e' inibito al sanitario a tempo pieno. E' quindi infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, sotto questo profilo, riguardo al divieto anzidetto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte