Sentenza 104/1977 (ECLI:IT:COST:1977:104)
Massima numero 8892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 104/77. PROCESSO PENALE - IMPUTATO ANCORA IGNOTO - COD. PROC. PEN., ARTT. 304, 304 BIS, 304 TER, 304 QUATER E 305 - NON PREVEDONO ANCHE NEI SUOI CONFRONTI L'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DIFENSIVE - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA NEL PROCESSO PENALE - SI RICHIEDE, IN OGNI CASO, CHE L'INIZIO DI REITA' SIA SOGGETTIVIZZATO O SIA ASSUNTA LA QUALITA' DI IMPUTATO - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 104/77. PROCESSO PENALE - IMPUTATO ANCORA IGNOTO - COD. PROC. PEN., ARTT. 304, 304 BIS, 304 TER, 304 QUATER E 305 - NON PREVEDONO ANCHE NEI SUOI CONFRONTI L'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE DIFENSIVE - AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA GARANZIA NEL PROCESSO PENALE - SI RICHIEDE, IN OGNI CASO, CHE L'INIZIO DI REITA' SIA SOGGETTIVIZZATO O SIA ASSUNTA LA QUALITA' DI IMPUTATO - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
All'art. 24 della Costituzione, in base al quale la difesa "e' diritto inviolabile dell'uomo in ogni stato e grado del procedimento", e' stato riconosciuto un ambito di operativita' amplissimo si da ricomprendervi anche le attivita' istruttorie compiute dal p.m. e della polizia giudiziaria prima dell'istaurarsi dell'istruttoria formale o sommaria. Tuttavia, tale ampiezza non puo' mai eccedere il limite costituito dal momento in cui un indizio di reita' si soggettivizza nei confronti di una determinata persona in quanto, diversamente, verrebbe snaturata la stessa funzione del difensore che, in mancanza di un soggetto da difendere, diventerebbe una sorta di garante della legalita' assumendo una posizione "super partes" che non puo' essere sua. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'estensione delle garanzie difensive all'imputato ignoto. Ne' sussiste la violazione del principio di uguaglianza, prospettata sul rilievo della diversita' di trattamento fra imputato ignoto e imputato noto e p.m., in quanto il differenziato trattamento e' giustificato dalla diversita' delle situazioni. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 cod. proc. pen., e' infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. nn. 179 del 1971; 2 del 1970 e 149 del 1969 e n. 86 del 1968 in ordine all'ambito di operativita' dell'art. 24 della Costituzione.
All'art. 24 della Costituzione, in base al quale la difesa "e' diritto inviolabile dell'uomo in ogni stato e grado del procedimento", e' stato riconosciuto un ambito di operativita' amplissimo si da ricomprendervi anche le attivita' istruttorie compiute dal p.m. e della polizia giudiziaria prima dell'istaurarsi dell'istruttoria formale o sommaria. Tuttavia, tale ampiezza non puo' mai eccedere il limite costituito dal momento in cui un indizio di reita' si soggettivizza nei confronti di una determinata persona in quanto, diversamente, verrebbe snaturata la stessa funzione del difensore che, in mancanza di un soggetto da difendere, diventerebbe una sorta di garante della legalita' assumendo una posizione "super partes" che non puo' essere sua. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'estensione delle garanzie difensive all'imputato ignoto. Ne' sussiste la violazione del principio di uguaglianza, prospettata sul rilievo della diversita' di trattamento fra imputato ignoto e imputato noto e p.m., in quanto il differenziato trattamento e' giustificato dalla diversita' delle situazioni. Pertanto la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 cod. proc. pen., e' infondata anche in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. nn. 179 del 1971; 2 del 1970 e 149 del 1969 e n. 86 del 1968 in ordine all'ambito di operativita' dell'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte