Sentenza 106/1977 (ECLI:IT:COST:1977:106)
Massima numero 8894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/77 A. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL PACE ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - NORME DEROGATIVE RISPETTO A QUELLE DEI CODICI ORDINARI - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE NELLA NATURA PROPRIA DEL PROCEDIMENTO MILITARE - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMTA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/77 A. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL PACE ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - NORME DEROGATIVE RISPETTO A QUELLE DEI CODICI ORDINARI - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE NELLA NATURA PROPRIA DEL PROCEDIMENTO MILITARE - SUSSISTENZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMTA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari rispetto ai codici comuni, possono essere ritenute legittime purche' trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel procedimento. Alla luce di tale principio, l'esclusione della costituzione di parte civile nei procedimenti avanti ai giudici militari, prevista dall'art. 270 c.p.m.p., appare pienamente giustificata dall'esigenza di assicurare con celerita' la tutela della disciplina e del servizio militare in armonia con gli intenti del costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate" (art. 103 Cost.). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 68 del 1974.
Le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari rispetto ai codici comuni, possono essere ritenute legittime purche' trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel procedimento. Alla luce di tale principio, l'esclusione della costituzione di parte civile nei procedimenti avanti ai giudici militari, prevista dall'art. 270 c.p.m.p., appare pienamente giustificata dall'esigenza di assicurare con celerita' la tutela della disciplina e del servizio militare in armonia con gli intenti del costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate" (art. 103 Cost.). E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata al riguardo, nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Cfr.: sent. n. 68 del 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte