Sentenza 106/1977 (ECLI:IT:COST:1977:106)
Massima numero 8895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/77 B. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - DIRITTO DI AZIONE - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - NON ELEVA A REGOLA COSTITUZIONALE QUELLA DEL "SIMULTANEUS PROCESSUS" - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL DISCIPLINARE TEMPI E MODALITA' DELL'AZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 106/77 B. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - DIRITTO DI AZIONE - COSTITUZIONE, ART. 24 - INTERPRETAZIONE - NON ELEVA A REGOLA COSTITUZIONALE QUELLA DEL "SIMULTANEUS PROCESSUS" - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL DISCIPLINARE TEMPI E MODALITA' DELL'AZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 2 E 24, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il divieto di costituzione di parte civile di cui all'art. 270 c.p.m.p., in procedimenti instaurati innanzi al giudice militare, non puo' essere ritenuto assoluto, in quanto la norma, coordinata con il precedente art. 261, evidenzia come nessuna limitazione, se non di natura temporale, del diritto di azione subisca il danneggiato dal reato, il quale potra' sempre far valere innanzi al giudice civile, con pienezza di facolta', quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie ragioni. Non sussiste quindi violazione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non eleva a rango costituzionale il principio del simultaneus processus ma lascia al legislatore ampia discrezionalita' quanto ai tempi ed alle modalita' di tale azione. Ne', per gli stessi motivi, puo' riconoscersi una menomazione dei diritti inviolabili dell'uomo, in contrasto con l'art. 2 Cost., - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale - poiche' l'azione civile, una volta definito il procedimento militare, potra' essere proposta innanzi al giudice ordinario. Sotto entrambi i profili e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p.. Cfr.: sentt. nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971.
Il divieto di costituzione di parte civile di cui all'art. 270 c.p.m.p., in procedimenti instaurati innanzi al giudice militare, non puo' essere ritenuto assoluto, in quanto la norma, coordinata con il precedente art. 261, evidenzia come nessuna limitazione, se non di natura temporale, del diritto di azione subisca il danneggiato dal reato, il quale potra' sempre far valere innanzi al giudice civile, con pienezza di facolta', quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie ragioni. Non sussiste quindi violazione dell'art. 24 Cost., il quale, garantendo la possibilita' di agire in giudizio a tutela dei propri diritti o interessi legittimi, non eleva a rango costituzionale il principio del simultaneus processus ma lascia al legislatore ampia discrezionalita' quanto ai tempi ed alle modalita' di tale azione. Ne', per gli stessi motivi, puo' riconoscersi una menomazione dei diritti inviolabili dell'uomo, in contrasto con l'art. 2 Cost., - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale - poiche' l'azione civile, una volta definito il procedimento militare, potra' essere proposta innanzi al giudice ordinario. Sotto entrambi i profili e' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 270 c.p.m.p.. Cfr.: sentt. nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte