Sentenza 106/1977 (ECLI:IT:COST:1977:106)
Massima numero 8896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8894  8895


Titolo
SENT. 106/77 C. TRIBUNALI MILITARI - COD. PEN. MIL. PACE, ART. 270 - DIVIETO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE MILITARE - DUBBI DI RAGIONEVOLEZZA ESPRESSI IN BASE AL CONFRONTO CON ALTRA, NON IMPUGNATA, DISPOSIZIONE (ART. 373) DELLO STESSO CODICE - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL THEMA DECIDENDUM.

Testo
Quale che sia l'interpretazione da seguirsi riguardo all'art. 373 c.p.m.p. - il quale dispone che con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice militare l'imputato e' condannato alla restituzione e al risarcimento dei danni - la questione circa la ragionevolezza del giudizio di inidoneita', fatto dal legislatore, - nel vietare, nell'art. 270 stesso codice, la costituzione di parte civile nel processo penale militare - in ordine alla capacita' del tribunale militare di conoscere dell'azione civile, questione prospettata ponendo tale articolo a confronto con l'indicato art. 373 - non puo' essere esaminata dalla Corte in un giudizio nel quale - come nella specie - solo l'art. 270, e non anche l'art. 373 risulti impugnato, ed anzi, col porlo a raffronto, se ne presupponga la legittimita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte