Sentenza 107/1977 (ECLI:IT:COST:1977:107)
Massima numero 8897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8898  8899  8900


Titolo
SENT. 107/77 A. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DIVERSA DISCIPLINA DI SITUAZIONI OMOGENEE SENZA RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL VALUTARE LA DIFFERENZA DI SITUAZIONI, PURCHE' IN MODO RAGIONEVOLE E NON ARBITRARIO. AGRICOLTURA - PROPRIETA' COLTIVATRICE - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, ART. 8, COMMA DECIMO - FINALITA' - CONSOLIDARE L'IMPRESA COLTIVATRICE FAMILIARE - DIRITTO DI CONSERVARE IN NATURA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' DEL FONDO RICONOSCIUTO SOLO A COLORO CHE CONTINUINO L'ATTIVITA' DI COLTIVATORE DIRETTO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI (CHE ABBIANO ABBANDONATO DA CINQUE ANNI LA CONDUZIONE DELLO STESSO FONDO) - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 - che attribuisce ai componenti della famiglia coltivatrice il diritto di riscatto della quota di comproprieta' del fondo spettante all'altro componente, che abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune - non e' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Questa Corte ha costantemente affermato che la violazione del principio di eguaglianza in tanto puo' ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversita'. Ha, in particolare, riconosciuto riservato al potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente e non arbitrariamente diverse e per il perseguimento di finalita' apprezzabili costituzionalmente (sentenze n. 55 del 1974; n. 158 del 1975; n. 50 del 1976). Nella specie e' di tutta evidenza la diversita' obiettiva tra la situazione dei comproprietari coeredi, che coltivino il fondo, e quella dell'altro comproprietario che ha abbandonato da cinque anni la conduzione dello stesso fondo. Inoltre, la norma in esame persegue il particolare fine, di ordine sociale, di assicurare il consolidamento dell'impresa coltivatrice familiare, evitando il frazionamento del fondo, su cui si esercita l'impresa agricola, e l'intromissione, in tale impresa, di persone estranee, che potrebbero pregiudicare la regolare amministrazione della cosa comune soprattutto lo sviluppo tecnico ed economico dell'impresa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte