Sentenza 107/1977 (ECLI:IT:COST:1977:107)
Massima numero 8899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/77 C. AGRICOLTURA - PROPRIETA' COLTIVATRICE - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, ART. 8, COMMA DECIMO - DIRITTO DI CONSERVARE IN NATURA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' DEL FONDO RICONOSCIUTO SOLO A COLORO CHE CONTINUINO L'ATTIVITA' DI COLTIVATORE DIRETTO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NEL SUO COMPLESSO - FINI SOCIALI - SUSSISTONO NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, SULLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE.
SENT. 107/77 C. AGRICOLTURA - PROPRIETA' COLTIVATRICE - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, ART. 8, COMMA DECIMO - DIRITTO DI CONSERVARE IN NATURA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' DEL FONDO RICONOSCIUTO SOLO A COLORO CHE CONTINUINO L'ATTIVITA' DI COLTIVATORE DIRETTO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NEL SUO COMPLESSO - FINI SOCIALI - SUSSISTONO NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, SULLO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE.
Testo
L'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 non viola il principio della libera iniziativa economica, enunciato dall'art. 41 della Costituzione, poiche' non impone alcuna restrizione alla libera iniziativa economica del comproprietario, che ha cessato volontariamente di far parte della famiglia colonica ed ha abbandonato la coltivazione del fondo, in quanto esso non incontra limiti nella scelta e nello svolgimento di alcuna attivita'. L'art. 41, poi, va considerato nel suo complesso: il principio della libera iniziativa economica e' affermato nel primo comma, ma trova limiti nel secondo e particolarmente nel terzo comma, nel quale e' previsto l'intervento del legislatore nel determinare i programmi ed i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (sentenze nn. 5, 7, 54 del 1972; n. 37 del 1969 e n. 9 del 1973). E tra questi fini sociali rientra quello, gia' sopra precisato, perseguito dalla legge n. 590 del 1965.
L'art. 8, comma decimo, legge n. 590 del 1965 non viola il principio della libera iniziativa economica, enunciato dall'art. 41 della Costituzione, poiche' non impone alcuna restrizione alla libera iniziativa economica del comproprietario, che ha cessato volontariamente di far parte della famiglia colonica ed ha abbandonato la coltivazione del fondo, in quanto esso non incontra limiti nella scelta e nello svolgimento di alcuna attivita'. L'art. 41, poi, va considerato nel suo complesso: il principio della libera iniziativa economica e' affermato nel primo comma, ma trova limiti nel secondo e particolarmente nel terzo comma, nel quale e' previsto l'intervento del legislatore nel determinare i programmi ed i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (sentenze nn. 5, 7, 54 del 1972; n. 37 del 1969 e n. 9 del 1973). E tra questi fini sociali rientra quello, gia' sopra precisato, perseguito dalla legge n. 590 del 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte