Sentenza 107/1977 (ECLI:IT:COST:1977:107)
Massima numero 8900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 02/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 107/77 D. AGRICOLTURA - PROPRIETA' COLTIVATRICE - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, ART. 8, COMMA DECIMO - DIRITTO DI CONSERVARE IN NATURA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' DEL FONDO RICONOSCIUTO SOLO A COLORO CHE CONTINUINO L'ATTIVITA' DI COLTIVATORE DIRETTO - FORMA DI RISCATTO NEI CONFRONTI DEL COMPROPRIETARIO CHE DA CINQUE ANNI ABBIA CESSATO DI DEDICARSI ALLA COLTIVAZIONE - NON E' EQUIPARABILE AD UNA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 42 E 43 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 107/77 D. AGRICOLTURA - PROPRIETA' COLTIVATRICE - LEGGE 26 MAGGIO 1965, N. 590, ART. 8, COMMA DECIMO - DIRITTO DI CONSERVARE IN NATURA LA QUOTA DI COMPROPRIETA' DEL FONDO RICONOSCIUTO SOLO A COLORO CHE CONTINUINO L'ATTIVITA' DI COLTIVATORE DIRETTO - FORMA DI RISCATTO NEI CONFRONTI DEL COMPROPRIETARIO CHE DA CINQUE ANNI ABBIA CESSATO DI DEDICARSI ALLA COLTIVAZIONE - NON E' EQUIPARABILE AD UNA ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 42 E 43 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' del tutto arbitrario equiparare all'espropriazione per pubblica utilita' la particolare forma di riscatto prevista dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 a favore dei comproprietari, componenti di famiglia coltivatrice, che coltivino in comune un fondo, nei confronti del comproprietario che da cinque anni abbia cessato di dedicarsi alla coltivazione del fondo. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della indicata disposizione, in base all'assunto che essa creerebbe altri casi di espropriazione al di fuori di quelli previsti dal comma terzo dell'art. 42 della Costituzione; e, comunque, consentirebbe il trasferimento coattivo della proprieta' a favore di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 43 della Costituzione.
E' del tutto arbitrario equiparare all'espropriazione per pubblica utilita' la particolare forma di riscatto prevista dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 a favore dei comproprietari, componenti di famiglia coltivatrice, che coltivino in comune un fondo, nei confronti del comproprietario che da cinque anni abbia cessato di dedicarsi alla coltivazione del fondo. Pertanto, e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti della indicata disposizione, in base all'assunto che essa creerebbe altri casi di espropriazione al di fuori di quelli previsti dal comma terzo dell'art. 42 della Costituzione; e, comunque, consentirebbe il trasferimento coattivo della proprieta' a favore di soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 43 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte