Sentenza 108/1977 (ECLI:IT:COST:1977:108)
Massima numero 8902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8901
Titolo
SENT. 108/77 B. CAPACITA' GIURIDICA - ORDINAMENTI STATALI - PRINCIPI GENERALI DELLO STATO MODERNO - INSUSSISTENZA DI LIMITI DI CAPACITA' PER VINCOLI DI OBBEDIENZA RELIGIOSA - APPLICAZIONI PARTICOLARI - IRRILEVANZA DI TALI VINCOLI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE.
SENT. 108/77 B. CAPACITA' GIURIDICA - ORDINAMENTI STATALI - PRINCIPI GENERALI DELLO STATO MODERNO - INSUSSISTENZA DI LIMITI DI CAPACITA' PER VINCOLI DI OBBEDIENZA RELIGIOSA - APPLICAZIONI PARTICOLARI - IRRILEVANZA DI TALI VINCOLI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE.
Testo
E' principio generalissimo proprio dello Stato moderno che dai vincoli sorti a seguito della professione dei voti non derivano per il religioso limitazioni alla comune capacita' dei soggetti. In particolare, nel nostro attuale ordinamento, in tema di previdenza sociale, si constata l'irrilevanza dell'obbligo di obbedienza: atteso che anche l'attivita' di lavoro retribuita, prestata alle dipendenze di terzi diversi dagli enti "concordatari", potrebbe essere fornita per comando, e non semplicemente con consenso, del superiore dell'ordine o della congregazione, senza che cio' (legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico) privi il religioso o la religiosa della tutela assicurativa.
E' principio generalissimo proprio dello Stato moderno che dai vincoli sorti a seguito della professione dei voti non derivano per il religioso limitazioni alla comune capacita' dei soggetti. In particolare, nel nostro attuale ordinamento, in tema di previdenza sociale, si constata l'irrilevanza dell'obbligo di obbedienza: atteso che anche l'attivita' di lavoro retribuita, prestata alle dipendenze di terzi diversi dagli enti "concordatari", potrebbe essere fornita per comando, e non semplicemente con consenso, del superiore dell'ordine o della congregazione, senza che cio' (legge 3 maggio 1956, n. 392, articolo unico) privi il religioso o la religiosa della tutela assicurativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte