Sentenza 109/1977 (ECLI:IT:COST:1977:109)
Massima numero 8903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 109/77. CINEMATOGRAFIA - LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, ART. 12, QUARTO COMMA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CORTOMETRAGGI FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO LUCE - NATURA E FINALITA' DI TALE AFFIDAMENTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 41, 43 E 33, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 109/77. CINEMATOGRAFIA - LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, ART. 12, QUARTO COMMA - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CORTOMETRAGGI FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI E SOCIETA' A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO LUCE - NATURA E FINALITA' DI TALE AFFIDAMENTO - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 41, 43 E 33, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludere che l'art. 12, quarto comma, legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento a favore della cinematografia), col disporre che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale debbano affidare la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, all'Istituto Luce, abbia posto in essere un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del settore dei cortometraggi, con sbarramento di un settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce. Si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una societa' (quale l'Istituto Luce) che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali (l'Ente gestione cinema), si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti, nell'ambito dell'amministrazione diretta, secondo un sistema (quello dei "servizi in economia") che usato piu' frequentemente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprenditore. Il che conferma che la posizione dell'Istituto Luce, al servizio della mano pubblica, nella normativa in questione, non puo' essere assimilata alla posizione dei soggetti che in questo settore esercitano la liberta' di iniziativa economica, ne' essere considerata fonte di privilegi. Cosicche' l'indicato art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965, ponendosi, quale norma organizzatoria, nella prospettiva dell'art. 97 Cost., non tocca le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost., e pertanto va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.
E' da escludere che l'art. 12, quarto comma, legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento a favore della cinematografia), col disporre che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione statale debbano affidare la produzione e la distribuzione dei cortometraggi da essi finanziati, all'Istituto Luce, abbia posto in essere un nuovo monopolio pubblico, sia pure limitatamente ad una parte del settore dei cortometraggi, con sbarramento di un settore produttivo a danno di soggetti diversi dall'Istituto Luce. Si tratta piuttosto di una situazione nella quale l'amministrazione pubblica, a mezzo di una societa' (quale l'Istituto Luce) che fa capo ad un ente di gestione del sistema delle partecipazioni statali (l'Ente gestione cinema), si pone come autoproduttrice (o produttrice in proprio) rispetto ai cortometraggi realizzati da altri soggetti, nell'ambito dell'amministrazione diretta, secondo un sistema (quello dei "servizi in economia") che usato piu' frequentemente nel settore dei lavori pubblici, consente di far coincidere il costo dell'opera o del servizio con le spese effettivamente sostenute, eliminando il guadagno dell'imprenditore. Il che conferma che la posizione dell'Istituto Luce, al servizio della mano pubblica, nella normativa in questione, non puo' essere assimilata alla posizione dei soggetti che in questo settore esercitano la liberta' di iniziativa economica, ne' essere considerata fonte di privilegi. Cosicche' l'indicato art. 12, quarto comma, legge n. 1213 del 1965, ponendosi, quale norma organizzatoria, nella prospettiva dell'art. 97 Cost., non tocca le situazioni tutelate negli artt. 41 e 43 Cost., e pertanto va dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 1
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte