Sentenza 110/1977 (ECLI:IT:COST:1977:110)
Massima numero 8904
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente ROSSI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8905
Titolo
SENT. 110/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - PRESUPPOSTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI STATUTI SPECIALI - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
SENT. 110/77 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - PRESUPPOSTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI STATUTI SPECIALI - AMMISSIBILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Secondo prassi non recente della Corte costituzionale il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni va ritenuto senz'altro ammissibile quando si deduca violazione di disposizioni di attuazione di statuti speciali. Nel caso, va quindi respinto ogni dubbio circa l'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, per pretesa violazione degli artt. 7 e 8 delle disposizioni di attuazione dello Statuto regionale emanate con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, avverso i decreti del Ministro dei trasporti nn. 854 e 855, del 21 ottobre 1975, concernenti l'ufficio di Cagliari e altri uffici provinciali della motorizzazione in Sardegna. In tale ricorso, nel quale non manca un richiamo alla competenza primaria della Regione in tema di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie (art. 3, lett. g, Statuto speciale per la Sardegna) e' infatti configurabile un tipico conflitto da vindicatio potestatis: piu' in particolare di una competenza garantita in via mediata da una norma costituzionale.
Secondo prassi non recente della Corte costituzionale il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni va ritenuto senz'altro ammissibile quando si deduca violazione di disposizioni di attuazione di statuti speciali. Nel caso, va quindi respinto ogni dubbio circa l'ammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna, per pretesa violazione degli artt. 7 e 8 delle disposizioni di attuazione dello Statuto regionale emanate con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, avverso i decreti del Ministro dei trasporti nn. 854 e 855, del 21 ottobre 1975, concernenti l'ufficio di Cagliari e altri uffici provinciali della motorizzazione in Sardegna. In tale ricorso, nel quale non manca un richiamo alla competenza primaria della Regione in tema di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie (art. 3, lett. g, Statuto speciale per la Sardegna) e' infatti configurabile un tipico conflitto da vindicatio potestatis: piu' in particolare di una competenza garantita in via mediata da una norma costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/05/1975
n. 480
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 22/05/1975
n. 480
art. 8