Sentenza 111/1977 (ECLI:IT:COST:1977:111)
Massima numero 8906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 111/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - NORME CHE IL GIUDICE NON DEVE NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE APPLICARE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI LORO CONFRONTI PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - R.D.L. 9 MARZO 1936, N. 400, ART. 5 (RIORDINAMENTO DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI).
SENT. 111/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - NORME CHE IL GIUDICE NON DEVE NE' DIRETTAMENTE NE' INDIRETTAMENTE APPLICARE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEI LORO CONFRONTI PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - R.D.L. 9 MARZO 1936, N. 400, ART. 5 (RIORDINAMENTO DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI).
Testo
Come la Corte ha costantemente ritenuto, in forza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, quando dall'esame degli atti risulti prima facie che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale investono norme che il giudice non deve ne' direttamente ne indirettamente applicare nel giudizio a quo, tali questioni devono essere dichiarate inammissibili per manifesta irrilevanza. Pertanto, va dichiarata inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., dell'art. 5 r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400, sul "Riordinamento dei Provveditorati agli studi". La disposizione impugnata, secondo la quale "ciascuna Provincia e' tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi", risulta infatti palesemente estranea al giudizio a quo, promosso, innanzi al tribunale di Messina, dal Commissariato nazionale della gioventu' italiana contro l'Amministrazione provinciale, per il rilascio, per scaduta locazione e varie altre inadempienze, di un immobile destinato a sede del locale Provveditorato. Cfr.: sentt. nn. 44 e 56 del 1975, 73 del 1974, 45 e 60 del 1972.
Come la Corte ha costantemente ritenuto, in forza dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, quando dall'esame degli atti risulti prima facie che le sollevate questioni di legittimita' costituzionale investono norme che il giudice non deve ne' direttamente ne indirettamente applicare nel giudizio a quo, tali questioni devono essere dichiarate inammissibili per manifesta irrilevanza. Pertanto, va dichiarata inammissibile, la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., dell'art. 5 r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400, sul "Riordinamento dei Provveditorati agli studi". La disposizione impugnata, secondo la quale "ciascuna Provincia e' tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi", risulta infatti palesemente estranea al giudizio a quo, promosso, innanzi al tribunale di Messina, dal Commissariato nazionale della gioventu' italiana contro l'Amministrazione provinciale, per il rilascio, per scaduta locazione e varie altre inadempienze, di un immobile destinato a sede del locale Provveditorato. Cfr.: sentt. nn. 44 e 56 del 1975, 73 del 1974, 45 e 60 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23