Sentenza 112/1977 (ECLI:IT:COST:1977:112)
Massima numero 8907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 112/77. ASSISTENZA E PREVIDENZA - AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO - LEGGE 2 FEBBRAIO 1973, N. 12, ART. 39 - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio) proposta dal pretore di Sulmona, con ordinanza 22 ottobre 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. L'impugnato art. 39 legge 2 febbraio 1973, n. 12, concerne solo gli agenti ed i rappresentanti di commercio che, pur avendo lavorato per almeno quindici anni e versato contributi all'ENASARCO, non avevano raggiunto, ai fini pensionistici, l'anzianita' contributiva minima di 15 anni necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia. Questi rappresentanti avevano potuto ottenere la liquidazione del conto di previdenza, in luogo del trattamento di pensione, perche' non avevano esercitato la facolta', riconosciuta dall'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968, di ottenere il trasferimento, sui rispettivi conti individuali, dei contributi, previsti dall'art. 12 accordo economico collettivo 30 giugno 1938, e, quindi, anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958. L'attore, invece, al momento della sua richiesta di liquidazione del conto, dopo il compimento di 60 anni, vantava una anzianita' contributiva di soli 14 anni, costituita da contributi relativi ad anni posteriori all'entrata in vigore degli accordi del 1956 e del 1958 e, quindi, fin dall'origine idonei al conseguimento del trattamento di pensione, che avrebbe potuto scegliere, in luogo della liquidazione, al raggiungimento del requisito dall'anzianita' contributiva di 15 anni. I contributi versati, quindi, non potevano consentire l'esercizio della precisata facolta' di cui all'art. 5 d.P.R. n. 758 del 1968. L'attore, nel richiedere la liquidazione del suo conto, effettuo' una libera scelta non condizionata dal mancato esercizio di detta facolta'. Da queste precisazioni risulta evidente che e' profonda la differenza tra la situazione dei rappresentanti di commercio, ai quali e' applicabile la norma impugnata, e quella di cui trattasi. Non sussiste, quindi, la lamentata violazione del principio di eguaglianza che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, puo' ravvisarsi solo quando siano regolate diversamente situazioni omogenee o simili e non vi sia razionale giustificazione di tale diversita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte