Sentenza 113/1977 (ECLI:IT:COST:1977:113)
Massima numero 8908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 113/77. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COMPUTO DEL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE - LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153, ART. 49 - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO A SECONDA DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANTERIORE O POSTERIORE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - DIVERSITA' NON ARBITRARIA, MA GIUSTIFICATA DALLA SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), proposta dal giudice del lavoro del tribunale di Novara, con ordinanza 15 febbraio 1974, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La denunciata differenziazione di disciplina non comporta violazione del principio di eguaglianza. Tale violazione, come questa Corte ha costantemente affermato, in tanto puo' ritenersi sussistente in quanto siano regolate diversamente situazioni obiettivamente omogenee e non sussista una razionale giustificazione di questa diversita'. Il limite alla discrezionalita' del legislatore e', quindi, costituito dalla ragionevolezza della diversita' di trattamento. Nella specie, la dedotta disparita' - relativamente al computo del periodo di servizio militare - tra due categorie di pensionati, a secondo della decorrenza della pensione di vecchiaia, anteriore o posteriore all'1 maggio 1969, data di entrata in vigore della legge n. 153 del 1969, e' conseguenza giuridica della successione delle leggi nel tempo. Tale diversita' non puo' ritenersi arbitraria, perche' e' giustificata dalla diversita' delle situazioni in cui si sono succedute le leggi regolatrici della materia previdenziale, con le quali il legislatore da' attuazione, con necessaria gradualita', alla volonta' di riforma del sistema previdenziale, ampliando la tutela pensionistica in tempi differenti, nei limiti consentiti, di volta in volta, dalle disponibilita' finanziarie (sentenze 22 giugno 1971, n. 132; 16 luglio 1973, n. 128; 25 febbraio 1975, n. 33).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte