Sentenza 114/1977 (ECLI:IT:COST:1977:114)
Massima numero 8909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
24/05/1977; Decisione del
24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERESSATI CHE NON FURONO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - INTERVENTO INNANZI ALLA CORTE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 114/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERESSATI CHE NON FURONO PARTI NEL GIUDIZIO A QUO - INTERVENTO INNANZI ALLA CORTE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Non e' ammissibile la costituzione nel giudizio di legittimita' costituzionale di soggetto che non sia stato parte nel giudizio nel corso del quale la questione e' stata sollevata, ancorche' egli fosse parte in altro giudizio a questo originariamente riunito e poi da questo separato. Le questioni pregiudiziali e preliminari relative al giudizio nel corso del quale e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale non possono costituire oggetto di valutazione, ai fini della rilevanza, da parte della Corte, quando il giudizio di rilevanza sia stato espresso dal giudice a quo.
Non e' ammissibile la costituzione nel giudizio di legittimita' costituzionale di soggetto che non sia stato parte nel giudizio nel corso del quale la questione e' stata sollevata, ancorche' egli fosse parte in altro giudizio a questo originariamente riunito e poi da questo separato. Le questioni pregiudiziali e preliminari relative al giudizio nel corso del quale e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale non possono costituire oggetto di valutazione, ai fini della rilevanza, da parte della Corte, quando il giudizio di rilevanza sia stato espresso dal giudice a quo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte