Sentenza 114/1977 (ECLI:IT:COST:1977:114)
Massima numero 8910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8909  8911


Titolo
SENT. 114/77 B. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 4, COMMA PRIMO, N. 1, E COMMA TERZO - INTERPRETAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE A QUO, NEL SENSO CHE L'OBBLIGO ASSICURATIVO E' LIMITATO A COLORO CHE PRESTANO OPERA MANUALE RETRIBUITA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA ACCOLTA DALLA CORTE - COPERTURA ASSICURATIVA OFFERTA DALLE IMPUGNATE DISPOSIZIONI ANCHE AGLI ADDETTI AGLI ELABORATORI ELETTRONICI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che la normativa denunciata limita l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei confronti di coloro che svolgono esclusivamente attivita' manuale. Infatti, in aderenza peraltro alla ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, deve ritenersi che il riferimento legislativo al concetto di "opera manuale retribuita" debba essere inteso avuto riguardo al momento in cui il soggetto si serve della macchina e cioe' all'attivita' che comporta il rischio, quale che sia la qualificazione dello stesso nell'ambito del rapporto di lavoro. Conseguentemente debbono ritenersi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gli addetti ai centri elettronici ed elettrocontabili.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte