Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti non titolari di interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, nonché soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria portatori di un interesse solo indiretto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge n. 145 del 2018, sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da Umberto Beneduce e altri, nonché dalla Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio ed in quiescenza, della pubblica amministrazione (CONFEDIR). Gli intervenienti del primo gruppo non sono parti del giudizio principale, né titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio, bensì portatori di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura. Né può rilevare che i giudizi di cui gli stessi sono parte siano stato impropriamente sospesi in attesa dell'esito del presente incidente di costituzionalità: pur essendo tale sospensione un provvedimento difforme da univoche indicazioni normative, detta difformità genera una questione di natura endoprocessuale e trova rimedio nei mezzi di impugnazione (che consentono alla parte di riattivare il corso del processo), non potendo ridondare in un titolo di legittimazione di quelle parti agli effetti dell'intervento in un giudizio di legittimità costituzionale promosso altrove. Una differente soluzione altererebbe, infatti, la stessa struttura incidentale di quest'ultimo, non consentendo di garantire l'identità oggettiva tra la questione pendente innanzi alla Corte costituzionale e quella dedotta nel giudizio "impropriamente sospeso", né l'osservanza del termine perentorio di intervento fissato dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Anche l'intervento della CONFEDIR è dichiarato inammissibile, dal momento che, rispetto all'oggetto del giudizio, la stessa è portatrice di un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale dei dirigenti pubblici; ciò vale a fortiori alla luce della prevista possibilità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2015, n. 304 del 2011 con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2011, e n. 207 del 2004; ordinanza n. 37 del 2020).
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020, con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020, con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015; ordinanze n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).
Per costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, non rileva che il giudizio di cui è parte l'interveniente sia stato sospeso in attesa dell'esito dell'incidente di costituzionalità scaturito da altro indipendente giudizio, poiché, ove si ritenesse altrimenti, verrebbe sostanzialmente soppresso il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale e non sarebbe consentito alla Corte di verificare la rilevanza della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 33 del 2015, n. 304 del 2011, con allegata ordinanza letta all'udienza del 4 ottobre 2011, e n. 470 del 2002).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è inammissibile l'intervento di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria qualora essi vantino, rispetto al suo oggetto, un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale degli iscritti. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2019, n. 130 del 2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2019, e n. 77 del 2018).