Sentenza 114/1977 (ECLI:IT:COST:1977:114)
Massima numero 8911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8909  8910


Titolo
SENT. 114/77 C. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 4, TERZO COMMA - ELENCAZIONE DELLE PERSONE ASSICURATE - INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE A QUO DIVERSA DA QUELLA DELLA CASSAZIONE E DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CARATTERE NON TASSATIVO DELLA ELENCAZIONE - TUTELA ASSICURATIVA ASSICURATA A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA, ANCHE IMPIEGATIZIA DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI AL MEDESIMO RISCHIO PRESSO MACCHINE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - QUESTIONI DI MERO FATTO IN ORDINE ALLE MODALITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA ED AI RELATIVI RISCHI - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma terzo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sotto il profilo che nella previsione normativa non rientrano i collaboratori scientifici delle case farmaceutiche. Infatti, in aderenza alla giurisprudenza della Cassazione, la norma impugnata deve essere interpretata nel senso che l'obbligo assicurativo sussiste nei confronti di tutti i soggetti, ancorche' non espressamente indicati, i quali, per l'espletamento delle mansioni loro affidate debbano servirsi di mezzi di locomozione propri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte