Ordinanza 117/1977 (ECLI:IT:COST:1977:117)
Massima numero 8914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  24/05/1977;  Decisione del  24/05/1977
Deposito del 09/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 117/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ART. 460 - DOMANDA GIUDIZIALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - IMPROPONIBILITA' IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - SOSTITUISCE ALLA IMPROPONIBILITA' UNA TEMPORANEA IMPROCEDIBILITA' - APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA ANCHE AI GIUDIZI PENDENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 460 cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce la improponibilita' della domanda giudiziale, concernente materia previdenziale ed assistenziale, nel caso di inutile decorso del termine fissato dalle leggi speciali in tema di procedimenti amministrativi, sollevata in riferimento all'art. 113 Cost., in quanto si rende necessaria, da parte dello stesso giudice a quo, una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa (legge 11 agosto 1973, n. 533), con la quale e' stata introdotta un temporanea improcedibilita' della domanda in luogo della improponibilita' della stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte