Sentenza 118/1977 (ECLI:IT:COST:1977:118)
Massima numero 8915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/06/1977; Decisione del
15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/77 A. IGIENE E SANITA' - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - GARANZIA DI UN MINIMO AI MEDICI - RINVIO FORMALE E NON RICETTIZIO ALLA DISCIPLINA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO.
SENT. 118/77 A. IGIENE E SANITA' - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - GARANZIA DI UN MINIMO AI MEDICI - RINVIO FORMALE E NON RICETTIZIO ALLA DISCIPLINA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO.
Testo
L'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (che ha sostituito il testo originario dell'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce - fra l'altro - che il Consiglio comunale non puo' determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore "allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19". Secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza e la prevalente dottrina, quello operato dall'art. 3 e' un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione dello stipendio del suindicato personale civile dello Stato (come i miglioramenti apportati dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079) si estende ai sanitari e, nella specie, ai medici condotti.
L'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (che ha sostituito il testo originario dell'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) stabilisce - fra l'altro - che il Consiglio comunale non puo' determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore "allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19". Secondo l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza e la prevalente dottrina, quello operato dall'art. 3 e' un rinvio formale e non ricettizio, per cui ogni variazione dello stipendio del suindicato personale civile dello Stato (come i miglioramenti apportati dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079) si estende ai sanitari e, nella specie, ai medici condotti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte