Sentenza 118/1977 (ECLI:IT:COST:1977:118)
Massima numero 8916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/06/1977; Decisione del
15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/77 B. IGIENE E SANITA' - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - INCIDENZA SUI BILANCI COMUNALI - GARANTISCE UN MINIMO AI MEDICI - NON VULNERA L'AUTONOMIA DELL'ENTE LOCALE. COMUNI - AUTONOMIA EX ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - NON ESCLUDE INTERVENTI LEGISLATIVI DELLO STATO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI LOCALI - PUO' DAR LUOGO SOLO A PREGIUDIZI DI MERO FATTO NON CONFIGURABILI COME VIZI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 128 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/77 B. IGIENE E SANITA' - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - INCIDENZA SUI BILANCI COMUNALI - GARANTISCE UN MINIMO AI MEDICI - NON VULNERA L'AUTONOMIA DELL'ENTE LOCALE. COMUNI - AUTONOMIA EX ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - NON ESCLUDE INTERVENTI LEGISLATIVI DELLO STATO NEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI LOCALI - PUO' DAR LUOGO SOLO A PREGIUDIZI DI MERO FATTO NON CONFIGURABILI COME VIZI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 128 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio dell'autonomia comunale, quale si ricava dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, non puo' comportare una autonoma e ingiustificata eliminazione di ogni potesta' di intervento statale volta, sul piano legislativo, al perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche quando si tratti del rapporto di impiego dei dipendenti locali. Le disposizioni legislative statali debbono tuttavia mantenersi nell'ambito strettamente necessario a soddisfare esigenze di carattere generale e lasciare agli enti locali un minimo di poteri. Rispetta tali limiti l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (sostitutivo dell'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934) che con lo stabilire che il Consiglio comunale non puo' determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore allo stipendio di una certa categoria di impiegati dello Stato, risponde all'esigenza, di interesse pubblico, di assicurare che localmente l'assistenza sanitaria sia la migliore possibile, restando libero il comune di fissare la retribuzione del medico condotto al di sopra del minimo suddetto. D'altra parte i riflessi che la norma statale potrebbe avere sulla esiguita' di taluni bilanci comunali, sono pregiudizi di fatto e per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare una declaratoria di illegittimita' costituzionale. Pertanto, sono infondate le censure formulate in proposito nei confronti dell'indicato art. 3 legge n. 151 del 1963. Cfr.: sent. n. 52 del 1969.
Il principio dell'autonomia comunale, quale si ricava dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, non puo' comportare una autonoma e ingiustificata eliminazione di ogni potesta' di intervento statale volta, sul piano legislativo, al perseguimento di quei fini che lo Stato riconosce come propri anche quando si tratti del rapporto di impiego dei dipendenti locali. Le disposizioni legislative statali debbono tuttavia mantenersi nell'ambito strettamente necessario a soddisfare esigenze di carattere generale e lasciare agli enti locali un minimo di poteri. Rispetta tali limiti l'art. 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 151 (sostitutivo dell'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie del 1934) che con lo stabilire che il Consiglio comunale non puo' determinare la retribuzione dei medici condotti in misura inferiore allo stipendio di una certa categoria di impiegati dello Stato, risponde all'esigenza, di interesse pubblico, di assicurare che localmente l'assistenza sanitaria sia la migliore possibile, restando libero il comune di fissare la retribuzione del medico condotto al di sopra del minimo suddetto. D'altra parte i riflessi che la norma statale potrebbe avere sulla esiguita' di taluni bilanci comunali, sono pregiudizi di fatto e per giunta ipotetici, come tali inidonei a giustificare una declaratoria di illegittimita' costituzionale. Pertanto, sono infondate le censure formulate in proposito nei confronti dell'indicato art. 3 legge n. 151 del 1963. Cfr.: sent. n. 52 del 1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte