Sentenza 118/1977 (ECLI:IT:COST:1977:118)
Massima numero 8917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/06/1977; Decisione del
15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 118/77 C. IGIENE E SANITA' - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - CRITERI DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI COMUNALI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 118/77 C. IGIENE E SANITA' - MEDICI CONDOTTI - RETRIBUZIONE - LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 151, ART. 3 - CRITERI DI DETERMINAZIONE - DIFFERENZIAZIONE RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI DIPENDENTI COMUNALI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sotto molteplici aspetti stato giuridico e attribuzioni dei sanitari condotti - le cui funzioni del resto trascendono gli interessi del Comune - si diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali, e cio' vale a collocarli in una posizione del tutto particolare nell'apparato burocratico dell'ente, e a giustificare il particolare trattamento retributivo loro riservato dall'art. 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151, (sostitutivo dell'art. 67 T.U. leggi sanitarie app.to con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), senza che cio' possa incidere sul principio di eguaglianza, tanto piu' che, come emerge dalle somme in cui si concreta, tale trattamento non risulta fissato in misura eccessiva. Non comporta violazione del principio di uguaglianza, neppure la fissazione, in un'unica misura, del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti, considerato che l'impegno ad essi concretamente richiesto varia grandemente a seconda delle dimensioni e della importanza della condotta e che quello stabilito dalla legge e', appunto, un minimo. Per cui deve riconoscersi che la scelta che ha dato luogo alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalita', anche se le innegabili trasformazioni avvenute nel frattempo potranno consigliare al legislatore scelte anche organicamente diverse. Sotto entrambi i profili va percio' dichiarata non fondata la questione sollevata nei confronti dell'indicato art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Sotto molteplici aspetti stato giuridico e attribuzioni dei sanitari condotti - le cui funzioni del resto trascendono gli interessi del Comune - si diversificano notevolmente da quelli degli altri dipendenti comunali, e cio' vale a collocarli in una posizione del tutto particolare nell'apparato burocratico dell'ente, e a giustificare il particolare trattamento retributivo loro riservato dall'art. 3 legge 15 febbraio 1963, n. 151, (sostitutivo dell'art. 67 T.U. leggi sanitarie app.to con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), senza che cio' possa incidere sul principio di eguaglianza, tanto piu' che, come emerge dalle somme in cui si concreta, tale trattamento non risulta fissato in misura eccessiva. Non comporta violazione del principio di uguaglianza, neppure la fissazione, in un'unica misura, del minimo di stipendio per tutti i sanitari condotti, considerato che l'impegno ad essi concretamente richiesto varia grandemente a seconda delle dimensioni e della importanza della condotta e che quello stabilito dalla legge e', appunto, un minimo. Per cui deve riconoscersi che la scelta che ha dato luogo alla vigente normativa non ha perduto la sua nota di razionalita', anche se le innegabili trasformazioni avvenute nel frattempo potranno consigliare al legislatore scelte anche organicamente diverse. Sotto entrambi i profili va percio' dichiarata non fondata la questione sollevata nei confronti dell'indicato art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte