Sentenza 119/1977 (ECLI:IT:COST:1977:119)
Massima numero 8918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
15/06/1977; Decisione del
15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 119/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - NORME NON RIGUARDANTI PER LA LORO APPLICAZIONE IL GIUDICE A QUO, MA UNA FASE FUTURA E MERAMENTE EVENTUALE DEL PROCEDIMENTO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 263 BIS, 272 BIS E 304 QUATER (IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI LIMITATIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE).
SENT. 119/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - NORME NON RIGUARDANTI PER LA LORO APPLICAZIONE IL GIUDICE A QUO, MA UNA FASE FUTURA E MERAMENTE EVENTUALE DEL PROCEDIMENTO - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. PEN., ARTT. 263 BIS, 272 BIS E 304 QUATER (IMPUGNAZIONE DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI LIMITATIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE).
Testo
Ove il giudice a quo sollevi una questione che ha per oggetto norme applicabili solo in una fase futura e meramente eventuale del giudizio, la questione stessa deve essere dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis. 272 bis e 304 quater cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione avverso un provvedimento dell'autorita' giudiziaria riguardante la liberta' personale del medesimo, di prendere visione dei verbali e delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima del momento in cui l'istruzione sia definita e gli atti depositati in cancelleria a norma dell'art. 372 c.p.p. - sollevata dal giudice istruttore - astenutosi dal decidere su una richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi - sul presupposto che in caso di diniego della scarcerazione l'imputato avrebbe potuto proporre impugnazione.
Ove il giudice a quo sollevi una questione che ha per oggetto norme applicabili solo in una fase futura e meramente eventuale del giudizio, la questione stessa deve essere dichiarata inammissibile, per palese difetto di rilevanza. (Nella specie la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 263 bis. 272 bis e 304 quater cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. - nella parte in cui non consentono alla difesa dell'imputato, che intenda proporre impugnazione avverso un provvedimento dell'autorita' giudiziaria riguardante la liberta' personale del medesimo, di prendere visione dei verbali e delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori dei coimputati, prima del momento in cui l'istruzione sia definita e gli atti depositati in cancelleria a norma dell'art. 372 c.p.p. - sollevata dal giudice istruttore - astenutosi dal decidere su una richiesta di scarcerazione per mancanza di indizi - sul presupposto che in caso di diniego della scarcerazione l'imputato avrebbe potuto proporre impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte