Sentenza 120/1977 (ECLI:IT:COST:1977:120)
Massima numero 8919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  15/06/1977;  Decisione del  15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 120/77. REATI E PENE - COD. PEN., ARTT. 89 E 169 (IN RELAZIONE AGLI ARTT. 98 E 169) - IMPUTATO MINORE DEGLI ANNI DICIOTTO ED IMPUTATO SEMINFERMO DI MENTE - E' PREVISTA LA CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE SOLO AI PRIMI E NON ANCHE AI SECONDI - DIVERSITA' DI POSIZIONE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 27 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, e' giustificata dalla circostanza che l'istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacita' di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensi' (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacita' rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio', data la diversita' di situazioni che intercorre tra seminfermita' mentale e minore eta', e' da escludersi che l'art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' puo' essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e cio' sia, come e' ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte