Sentenza 121/1977 (ECLI:IT:COST:1977:121)
Massima numero 8920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
15/06/1977; Decisione del
15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 121/77. PREZZI - BENI DI LARGO CONSUMO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 427, ART. 10 - TEMPORANEO BLOCCO DEI PREZZI - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME CHE LO INTRODUCONO - OMESSA PREVISIONE DELLA CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - RAGIONEVOLE VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE IN RELAZIONE ALLA OGGETTIVA DISPARITA' DELLE SITUAZIONI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 121/77. PREZZI - BENI DI LARGO CONSUMO - D.L. 24 LUGLIO 1973, N. 427, ART. 10 - TEMPORANEO BLOCCO DEI PREZZI - CONTRAVVENZIONI ALLE NORME CHE LO INTRODUCONO - OMESSA PREVISIONE DELLA CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - RAGIONEVOLE VALUTAZIONE DEL LEGISLATORE IN RELAZIONE ALLA OGGETTIVA DISPARITA' DELLE SITUAZIONI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in l. 4 agosto 1973, n. 496 (contenente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo) fu emanato dal Governo, insieme ad altri provvedimenti urgenti, per far fronte ad una situazione straordinaria, caratterizzata da un'accentuata svalutazione monetaria, secondo un apprezzamento condiviso dal Parlamento in sede di conversione in legge. Inoltre, col prevedere un eccezionale blocco temporaneo dei prezzi dei beni di largo consumo, esso stabiliva una serie di sanzioni economicamente rilevanti la cui efficacia intimidatrice appariva indispensabile al raggiungimento dello scopo. Percio' la mancata previsione della conciliazione amministrativa o della oblazione, in favore dei contravventori alle norme del citato decreto legge, e' il risultato di una ragionevole valutazione, e la diversita' che ne consegue, in confronto ad altre ipotesi legislative - per le quali sono ammesse la conciliazione amministrativa o la oblazione - corrisponde ad una oggettiva diversita' di situazioni che non consente di ritenere violato il principio di uguaglianza. Ne' sussiste violazione dell'art. 24 Cost., poiche' la norma si limita ad escludere il "c.d. diritto alla conciliazione amministrativa" che non puo' essere configurato - come sostiene il giudice a quo - quale esplicazione del diritto di difesa, giacche il contravventore ricorre al pagamento in misura ridotta proprio quando non intende difendersi in giudizio. E del resto a colui che intende contestare il fondamento della sanzione comminata, e' assicurata ampia difesa mediante la prevista opposizione innanzi al Pretore avverso l'ordinanza prefettizia di irrogazione della sanzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti dell'art. 10 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in l. 4 agosto 1973, n. 496, in riferimento agli art. 3, primo comma, e 24, prima parte, della Costituzione.
Il d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in l. 4 agosto 1973, n. 496 (contenente disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo) fu emanato dal Governo, insieme ad altri provvedimenti urgenti, per far fronte ad una situazione straordinaria, caratterizzata da un'accentuata svalutazione monetaria, secondo un apprezzamento condiviso dal Parlamento in sede di conversione in legge. Inoltre, col prevedere un eccezionale blocco temporaneo dei prezzi dei beni di largo consumo, esso stabiliva una serie di sanzioni economicamente rilevanti la cui efficacia intimidatrice appariva indispensabile al raggiungimento dello scopo. Percio' la mancata previsione della conciliazione amministrativa o della oblazione, in favore dei contravventori alle norme del citato decreto legge, e' il risultato di una ragionevole valutazione, e la diversita' che ne consegue, in confronto ad altre ipotesi legislative - per le quali sono ammesse la conciliazione amministrativa o la oblazione - corrisponde ad una oggettiva diversita' di situazioni che non consente di ritenere violato il principio di uguaglianza. Ne' sussiste violazione dell'art. 24 Cost., poiche' la norma si limita ad escludere il "c.d. diritto alla conciliazione amministrativa" che non puo' essere configurato - come sostiene il giudice a quo - quale esplicazione del diritto di difesa, giacche il contravventore ricorre al pagamento in misura ridotta proprio quando non intende difendersi in giudizio. E del resto a colui che intende contestare il fondamento della sanzione comminata, e' assicurata ampia difesa mediante la prevista opposizione innanzi al Pretore avverso l'ordinanza prefettizia di irrogazione della sanzione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti dell'art. 10 d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conv. in l. 4 agosto 1973, n. 496, in riferimento agli art. 3, primo comma, e 24, prima parte, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte