Sentenza 122/1977 (ECLI:IT:COST:1977:122)
Massima numero 8921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  15/06/1977;  Decisione del  15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 122/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - COD. PEN., ART. 573 - SOTTRAZIONE CONSENSUALE DI MINORENNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 DELLA COSTITUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel reato di cui all'art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) l'eventuale estensione al minore, qualificato dal giudice a quo concorrente necessario nel reato, della incriminazione ivi preveduta non potrebbe, nel caso di specie, spiegare alcun effetto per il tassativo disposto degli artt. 25, comma secondo della Costituzione e 2 del codice penale in base ai quali la norma penale incriminatrice e' inderogabilmente irretroattiva. Ne' una ipotetica decisione in tal senso potrebbe incidere sulla posizione dell'imputato che continuerebbe comunque a rispondere del reato contestatogli. E' pertanto inammissibile per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 573 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di estendere l'incriminazione al minore sottratto con il di lui consenso, anche a prescindere dal fatto che, con l'entrata in vigore della l. 8 marzo 1975, n. 39, la sottrazione ex art. 573 cod. pen. e' punibile solo se commessa nei confronti di persona che abbia un'eta' compresa fra i 14 ed i 18 anni (nel caso di specie, quindi, l'autore non sarebbe piu' punibile posto che la minore aveva superato i 18 anni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte