Ordinanza 123/1977 (ECLI:IT:COST:1977:123)
Massima numero 8922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  15/06/1977;  Decisione del  15/06/1977
Deposito del 20/06/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 123/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE 29 OTTOBRE 1971, N. 889, ARTT. 30, PRIMO COMMA, 35, PRIMO, SECONDO E PENULTIMO COMMA - PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - INSUFFICIENTE ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, primo comma, e 35 primo, secondo e penultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 38, secondo comma, Cost., in quanto il giudice a quo, non motivando sul verificarsi delle condizioni previste perche' siano riconosciuti i periodi di lavoro necessari al fine di ottenere il riscatto previdenziale, non ha svolto in modo sufficiente ed esaustivo l'esame della rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte