Sentenza 125/1977 (ECLI:IT:COST:1977:125)
Massima numero 8924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
02/07/1977; Decisione del
02/07/1977
Deposito del 04/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 125/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN COMPOSIZIONE INTEGRATA PER I GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ARTT. 16 E 27 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE E DELLA STESSA CORTE INTEGRATA A SOGGETTI DIVERSI DAI MINISTRI I QUALI ABBIANO CONCORSO NEI REATI A QUESTI ULTIMI ATTRIBUITI - E' CONSENTITA, PUR IN MANCANZA DI ESPLICITO RIFERIMENTO, DALLA COSTITUZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELL'ATTRIBUIRE LA COMPETENZA PER CONNESSIONE - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO L'ART. 96 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 125/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE PROPOSTA DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN COMPOSIZIONE INTEGRATA PER I GIUDIZI DI ACCUSA - LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20, ARTT. 16 E 27 - ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE E DELLA STESSA CORTE INTEGRATA A SOGGETTI DIVERSI DAI MINISTRI I QUALI ABBIANO CONCORSO NEI REATI A QUESTI ULTIMI ATTRIBUITI - E' CONSENTITA, PUR IN MANCANZA DI ESPLICITO RIFERIMENTO, DALLA COSTITUZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELL'ATTRIBUIRE LA COMPETENZA PER CONNESSIONE - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO L'ART. 96 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Anche se la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, deve ritenersi consentita un'attribuzione della competenza per connessione in materia di reati ministeriali agli organi della giustizia penale costituzionale; infatti, l'art. 49 cod. proc. pen. e' stato modificato, con l'art. 8 della l. 23 marzo 1956, n. 167, solo relativamente alla connessione fra reati militari e reati di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, mentre si e' mantenuta ferma la competenza dell'Alta Corte di Giustizia in ordine a procedimenti connessi con quelli di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Legittimamente, pertanto, il legislatore ordinario, nella sua discrezionalita', ha ritenuto - sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato, sia a causa delle difficolta' che comporterebbe un giudizio separato a carico dei soli Ministri - di conferire agli organi della giustizia penale costituzionale (Commissione inquirente, Parlamento in seduta comune e Corte costituzionale) la competenza per connessione. Cosicche' essendo tale competenza implicitamente presupposta dallo stesso art. 96 Cost., gli artt. 16 e 27 della l. 25 gennaio 1962, n. 20 (disciplinanti appunto l'estensione della competenza per connessione), non si pongono in contrasto con l'art. 96 della Costituzione. Cfr.: in materia di connessione sentt. nn. 130 del 1963 e n. 10 del 1966.
Anche se la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, deve ritenersi consentita un'attribuzione della competenza per connessione in materia di reati ministeriali agli organi della giustizia penale costituzionale; infatti, l'art. 49 cod. proc. pen. e' stato modificato, con l'art. 8 della l. 23 marzo 1956, n. 167, solo relativamente alla connessione fra reati militari e reati di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, mentre si e' mantenuta ferma la competenza dell'Alta Corte di Giustizia in ordine a procedimenti connessi con quelli di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Legittimamente, pertanto, il legislatore ordinario, nella sua discrezionalita', ha ritenuto - sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato, sia a causa delle difficolta' che comporterebbe un giudizio separato a carico dei soli Ministri - di conferire agli organi della giustizia penale costituzionale (Commissione inquirente, Parlamento in seduta comune e Corte costituzionale) la competenza per connessione. Cosicche' essendo tale competenza implicitamente presupposta dallo stesso art. 96 Cost., gli artt. 16 e 27 della l. 25 gennaio 1962, n. 20 (disciplinanti appunto l'estensione della competenza per connessione), non si pongono in contrasto con l'art. 96 della Costituzione. Cfr.: in materia di connessione sentt. nn. 130 del 1963 e n. 10 del 1966.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
Altri parametri e norme interposte