Sentenza 125/1977 (ECLI:IT:COST:1977:125)
Massima numero 8925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
02/07/1977; Decisione del
02/07/1977
Deposito del 04/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 125/77 B. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - GIUDIZI DI ACCUSA - COSTITUZIONE, ARTT. 134, 135 E 137 - NON PREVEDONO UNA GIURISDIZIONE SPECIALE, BENSI' UNA GIURISDIZIONE PENALE COSTITUZIONALE ESCLUSIVA - GIUDICE NATURALE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 96 COST. E DEI REATI CONNESSI - ART. 25 COST. - INTERPRETAZIONE - COINCIDENZA DEL PRINCIPIO DELLA NATURALITA' E DI QUELLO DELLA PRECOSTITUZIONE - NON PRECLUDE SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER CONNESSIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 125/77 B. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - GIUDIZI DI ACCUSA - COSTITUZIONE, ARTT. 134, 135 E 137 - NON PREVEDONO UNA GIURISDIZIONE SPECIALE, BENSI' UNA GIURISDIZIONE PENALE COSTITUZIONALE ESCLUSIVA - GIUDICE NATURALE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 96 COST. E DEI REATI CONNESSI - ART. 25 COST. - INTERPRETAZIONE - COINCIDENZA DEL PRINCIPIO DELLA NATURALITA' E DI QUELLO DELLA PRECOSTITUZIONE - NON PRECLUDE SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER CONNESSIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La Corte costituzionale e' da ritenersi il giudice naturale del reato di cui all'art. 96 Cost. in quanto gli stessi artt. 134, 135 e 137 della Costituzione non prevedono una giurisdizione penale costituzionale esclusiva. E poiche', come la Corte ha, in numerose pronunce, affermato, il principio della naturalita' coincide con quello della precostituzione del giudice - principio che deve intendersi rispettato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri fissati in anticipo e non gia' in vista di determinata controversia, ed anche quando la legge prevede la possibilita' di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro purche' anch'esso precostituito - e' da escludersi che l'attribuzione di giudizi alla giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sent. n. 21 del 1965.
La Corte costituzionale e' da ritenersi il giudice naturale del reato di cui all'art. 96 Cost. in quanto gli stessi artt. 134, 135 e 137 della Costituzione non prevedono una giurisdizione penale costituzionale esclusiva. E poiche', come la Corte ha, in numerose pronunce, affermato, il principio della naturalita' coincide con quello della precostituzione del giudice - principio che deve intendersi rispettato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri fissati in anticipo e non gia' in vista di determinata controversia, ed anche quando la legge prevede la possibilita' di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro purche' anch'esso precostituito - e' da escludersi che l'attribuzione di giudizi alla giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sent. n. 21 del 1965.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 135
Costituzione
art. 137
Costituzione
art. 96
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte