Sentenza 125/1977 (ECLI:IT:COST:1977:125)
Massima numero 8925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  02/07/1977;  Decisione del  02/07/1977
Deposito del 04/07/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8924  8926  8927  8928  8929  8930  8931


Titolo
SENT. 125/77 B. CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA - GIUDIZI DI ACCUSA - COSTITUZIONE, ARTT. 134, 135 E 137 - NON PREVEDONO UNA GIURISDIZIONE SPECIALE, BENSI' UNA GIURISDIZIONE PENALE COSTITUZIONALE ESCLUSIVA - GIUDICE NATURALE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 96 COST. E DEI REATI CONNESSI - ART. 25 COST. - INTERPRETAZIONE - COINCIDENZA DEL PRINCIPIO DELLA NATURALITA' E DI QUELLO DELLA PRECOSTITUZIONE - NON PRECLUDE SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER CONNESSIONE - NON E' VIOLATO L'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
La Corte costituzionale e' da ritenersi il giudice naturale del reato di cui all'art. 96 Cost. in quanto gli stessi artt. 134, 135 e 137 della Costituzione non prevedono una giurisdizione penale costituzionale esclusiva. E poiche', come la Corte ha, in numerose pronunce, affermato, il principio della naturalita' coincide con quello della precostituzione del giudice - principio che deve intendersi rispettato quando l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri fissati in anticipo e non gia' in vista di determinata controversia, ed anche quando la legge prevede la possibilita' di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro purche' anch'esso precostituito - e' da escludersi che l'attribuzione di giudizi alla giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione si ponga in contrasto con il principio di cui all'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sent. n. 21 del 1965.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 135

Costituzione  art. 137

Costituzione  art. 96

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte