Sentenza 125/1977 (ECLI:IT:COST:1977:125)
Massima numero 8928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
02/07/1977; Decisione del
02/07/1977
Deposito del 04/07/1977; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 125/77 E. GIUDIZI DI ACCUSA - DISCIPLINA COSTITUZIONALE ED ORDINARIA - ASSICURA L'INDIPENDENZA SIA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE CHE DEI GIUDICI ORDINARI ED AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, COST..
SENT. 125/77 E. GIUDIZI DI ACCUSA - DISCIPLINA COSTITUZIONALE ED ORDINARIA - ASSICURA L'INDIPENDENZA SIA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE CHE DEI GIUDICI ORDINARI ED AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 101, SECONDO COMMA, E 108, SECONDO COMMA, COST..
Testo
Sia per la Commissione inquirente che per la Corte integrata vigono una serie di disposizioni che garantiscono l'indipendenza dei membri componenti i citati organi della giustizia penale costituzionale. Per i membri della Commissione valgono le stesse disposizioni costituzionali che garantiscono l'indipendenza dei membri del Parlamento; inoltre la l. 25 gennaio 1962, n. 20, contiene una serie di disposizioni con le quali: si garantisce la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, all'interno della Commissione (art. 2); e' stabilita la possibilita' per gli eletti di rifiutare la nomina (art. 3); vengono infine indicate le cause di incompatibilita' e di astensione (art. 4). Per quanto riguarda la Corte integrata, l'art. 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, estende ai giudici aggregati le norme sulla insindacabilita' e non perseguibilita' per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; l'art. 25 della l. 25 gennaio 1962, n. 20, ha determinato anche per questo giudizio (come per tutti gli altri giudizi penali) la facolta' di astensione dei giudici e la possibilita' che essi vengano ricusati. Pertanto, va ritenuto insussistente il preteso contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost..
Sia per la Commissione inquirente che per la Corte integrata vigono una serie di disposizioni che garantiscono l'indipendenza dei membri componenti i citati organi della giustizia penale costituzionale. Per i membri della Commissione valgono le stesse disposizioni costituzionali che garantiscono l'indipendenza dei membri del Parlamento; inoltre la l. 25 gennaio 1962, n. 20, contiene una serie di disposizioni con le quali: si garantisce la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari, all'interno della Commissione (art. 2); e' stabilita la possibilita' per gli eletti di rifiutare la nomina (art. 3); vengono infine indicate le cause di incompatibilita' e di astensione (art. 4). Per quanto riguarda la Corte integrata, l'art. 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, estende ai giudici aggregati le norme sulla insindacabilita' e non perseguibilita' per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni; l'art. 25 della l. 25 gennaio 1962, n. 20, ha determinato anche per questo giudizio (come per tutti gli altri giudizi penali) la facolta' di astensione dei giudici e la possibilita' che essi vengano ricusati. Pertanto, va ritenuto insussistente il preteso contrasto con gli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 1
art. 11