Sentenza 125/1977 (ECLI:IT:COST:1977:125)
Massima numero 8931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROSSI  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  02/07/1977;  Decisione del  02/07/1977
Deposito del 04/07/1977; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8924  8925  8926  8927  8928  8929  8930


Titolo
SENT. 125/77 H. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI DI ACCUSA - GIURISDIZIONE PENALE COSTITUZIONALE ESCLUSIVA - PREVALENZA NUMERICA DEI GIUDICI AGGREGATI - REALIZZA LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEL POPOLO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - NON SUSSISTE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 102, PRIMO E SECONDO COMMA, COST..

Testo
La stessa Costituzione, con gli artt. 134, 135 e 137, ha istituito una giurisdizione penale costituzionale esclusiva, e pertanto non sussiste la violazione dell'art. 102, primo e secondo comma, Cost., secondo il quale "la funzione giurisdizionale e' esercitata dai magistrati ordinari". Ne' la prevista prevalenza numerica dei giudici aggregati contrasta con il secondo comma dell'art. 102 Cost., in quanto anche nella Corte integrata si attua la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 102  co. 2

Costituzione  art. 134

Costituzione  art. 135

Costituzione  art. 137

Altri parametri e norme interposte